Art. 11
Formazione
In vigore dal 17 ott 2025
Formazione
1. Tutto il personale riceve una formazione iniziale e continua attinente ai compiti assegnati. Si impartisce una formazione relativa al sistema di gestione della qualità e alla buona pratica di fabbricazione al personale che, per svolgere i propri compiti, deve recarsi nelle aree di produzione e di stoccaggio o nei laboratori di controllo. Il personale che lavora in aree in cui la contaminazione costituisce un pericolo, come le aree pulite o le aree in cui sono manipolati materiali altamente attivi, tossici, infettivi o sensibilizzanti, riceve una formazione specifica. La formazione comprende anche i programmi di igiene di cui all'.
2. L'efficacia pratica della formazione è valutata periodicamente. Le registrazioni relative alla formazione sono conservate.
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