Art. 10 · Requisiti generali per il personale

Art. 10

Requisiti generali per il personale

In vigore dal 17 ott 2025
Requisiti generali per il personale 1.   In ciascun sito di fabbricazione è presente un numero sufficiente di membri del personale in possesso delle qualifiche e dell'esperienza pratica necessarie, alla luce delle operazioni previste. Le responsabilità individuali dei membri del personale sono chiaramente definite. 2.   I consulenti dispongono di un'istruzione, di una formazione e di un'esperienza adeguate per offrire consulenza sul tema per il quale si ricorre alla loro opera. Si conservano le registrazioni delle qualifiche e del tipo di servizio fornito dai consulenti.
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