Art. 5 · Requisiti relativi al sistema di qualità farmaceutica

Art. 5

Requisiti relativi al sistema di qualità farmaceutica

In vigore dal 17 ott 2025
Requisiti relativi al sistema di qualità farmaceutica 1.   La progettazione del sistema di qualità farmaceutica è basata sui seguenti principi di gestione dei rischi: (a) la valutazione dei rischi attinenti alla qualità è basata sulle conoscenze scientifiche, sull’esperienza relativa al processo e in ultima analisi sui collegamenti con la protezione dell’utilizzatore e la sicurezza degli animali trattati; (b) l’intensità degli sforzi, la formalizzazione e la documentazione del processo di gestione dei rischi attinenti alla qualità sono commisurati al livello del rischio. 2.   Sebbene alcuni aspetti possano riguardare l’intera impresa, il sistema di qualità farmaceutica è sviluppato e attuato a livello di sito. 3.   Nello sviluppo di un sistema di qualità farmaceutica o nella modifica di un sistema esistente sono prese in considerazione le dimensioni dell’impresa e la complessità delle attività pertinenti. L’alta dirigenza ha la responsabilità ultima di garantire l’efficacia del sistema di qualità farmaceutica, e a tal fine assicura l’assegnazione di risorse adeguate. 4.   Il sistema di qualità farmaceutica è debitamente documentato e la sua efficacia è monitorata. 5.   Il sistema di qualità farmaceutica garantisce che: (a) vi sia un numero adeguato di membri del personale con le qualifiche necessarie e un’appropriata formazione e vi sia una chiara ripartizione delle responsabilità, comprese le responsabilità gestionali; (b) i locali e le attrezzature siano adatti all’uso previsto e siano sottoposti a un’adeguata manutenzione; (c) vi sia un sistema di documentazione idoneo tale da garantire la compilazione di specifiche adeguate per i materiali utilizzati nella fabbricazione del medicinale veterinario, del prodotto intermedio, del prodotto sfuso e del prodotto finito, la chiara definizione di procedure di produzione e per il controllo della qualità, nonché la conservazione di registrazioni adeguate; (d) siano predisposte modalità di selezione e monitoraggio dei fornitori; (e) il processo di fabbricazione sia sistematicamente verificato per garantire che sia in grado di fornire costantemente un prodotto della qualità richiesta, conformemente alle specifiche pertinenti e ai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio; (f) siano effettuati controlli adeguati sui prodotti intermedi, nonché eventuali altri controlli in corso di fabbricazione e convalide; (g) i medicinali veterinari non siano venduti o forniti prima che una persona qualificata abbia certificato che ciascun lotto di produzione sia stato prodotto e controllato conformemente ai requisiti dell’autorizzazione all’immissione in commercio e alla buona pratica di fabbricazione; (h) i risultati del monitoraggio dei prodotti e dei processi siano presi in considerazione nel contesto del rilascio dei lotti e dell’indagine sulle deviazioni; (i) i difetti di qualità, le deviazioni e altri problemi o eventi inconsueti che possono incidere sulla qualità del medicinale veterinario siano individuati quanto prima, le cause siano esaminate e siano adottate le opportune misure correttive e/o preventive. L’efficacia di tali misure è monitorata e valutata; (j) siano predisposte modalità per la valutazione prospettica delle modifiche previste e la loro approvazione prima dell’attuazione, tenendo conto dei requisiti normativi applicabili, nonché per la valutazione delle modifiche attuate (controllo delle modifiche); (k) siano attuati processi per assicurare un’adeguata gestione delle attività esternalizzate; (l) le conoscenze relative al prodotto e alla sua fabbricazione siano debitamente gestite durante l’intero ciclo di vita del medicinale veterinario, in particolare nel contesto del trasferimento di attività e dell’attuazione di modifiche al processo di fabbricazione o alle procedure di controllo; (m) esista un processo di autoispezione e/o audit della qualità per valutare regolarmente l’efficacia del sistema di qualità farmaceutica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2091:oj#art-5