Art. 45 · Richiamo dei prodotti

Art. 45

Richiamo dei prodotti

In vigore dal 17 ott 2025
Richiamo dei prodotti 1.   Sono stabilite procedure per il richiamo dei prodotti, che comprendono le modalità di avvio del richiamo, i soggetti da informare in caso di richiamo (comprese le autorità competenti) e le modalità di trattamento del materiale richiamato. Sono stabiliti chiaramente il ruolo e i compiti rispettivi del fabbricante e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per quanto riguarda l’avvio e l’organizzazione dei richiami. 2.   È garantita la possibilità di avviare tempestivamente e in qualsiasi momento le operazioni di richiamo. In alcuni casi, e al fine di proteggere la salute dei consumatori o degli animali, può essere necessario richiamare i prodotti prima di aver stabilito la causa di fondo o l’effettiva entità del difetto di qualità. 3.   L’efficacia della procedura di richiamo è valutata periodicamente, sia durante l’orario di ufficio sia fuori da tale orario. È presa in considerazione la possibilità di eseguire azioni di richiamo simulate e l’esito di tale valutazione è documentato. 4.   I prodotti richiamati sono identificati e stoccati separatamente in un’area sicura in attesa di una decisione sul loro destino. Lo stato di avanzamento del richiamo è registrato fino alla conclusione della procedura di richiamo e alla presentazione di una relazione finale, comprendente la riconciliazione tra i quantitativi consegnati dei prodotti o dei lotti in questione e quelli recuperati. 5.   Tutte le autorità competenti interessate sono informate prima dell’avvio di un richiamo, tranne nel caso in cui sia necessaria un’azione urgente per proteggere la salute dei consumatori o degli animali. Le autorità competenti sono informate anche nei casi in cui non sia proposta alcuna azione di richiamo per un lotto difettoso perché tale lotto è già scaduto. 6.   Oltre ai richiami possono essere prese in considerazione altre azioni di riduzione dei rischi volte a gestire i rischi presentati dai difetti di qualità, come la trasmissione di informazioni adeguate agli operatori sanitari. Tale linea d’azione è discussa e concordata con le autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2091:oj#art-45