Art. 33 · Requisiti generali per il controllo della qualità

Art. 33

Requisiti generali per il controllo della qualità

In vigore dal 17 ott 2025
Requisiti generali per il controllo della qualità 1.   È istituito e mantenuto un servizio di controllo della qualità indipendente dagli altri servizi. 2.   Al servizio di controllo della qualità sono assegnate risorse adeguate, anche per quanto riguarda il personale, i locali e le attrezzature, per garantire che il controllo della qualità possa essere effettuato in modo efficace tenendo conto della natura e dell’entità delle operazioni di fabbricazione. 3.   Il servizio di controllo della qualità garantisce che siano effettuate le prove pertinenti e che i materiali non siano rilasciati per l’uso, né i prodotti siano rilasciati per la vendita o per la fornitura, fino a quando la loro qualità non sia stata giudicata soddisfacente. Il servizio di controllo della qualità è responsabile almeno degli aspetti seguenti: (a) istituzione, convalida e attuazione delle procedure di controllo della qualità; (b) supervisione del controllo dei campioni di riferimento e dei controcampioni di materiali e prodotti, se del caso; (c) garanzia della corretta etichettatura dei contenitori di materiali e prodotti; (d) garanzia del monitoraggio della stabilità dei prodotti; (e) partecipazione alle indagini sui reclami riguardanti la qualità del prodotto. Tutte le attività di cui al primo comma, lettere da a) a e), sono svolte secondo procedure scritte, e se necessario sono registrate. 4.   Il responsabile del controllo della qualità supervisiona tutte le procedure di controllo della qualità. In particolare è responsabile dei compiti seguenti: (a) approvare le specifiche, le istruzioni per il campionamento, i metodi di prova e le altre procedure di controllo della qualità; (b) garantire che siano effettuate le prove necessarie e che siano valutate le relative registrazioni; (c) garantire che siano effettuate le convalide del caso; (d) approvare o respingere i materiali utilizzati nella produzione, i prodotti intermedi, i prodotti sfusi e i prodotti finiti; (e) garantire la qualifica e la manutenzione dei locali e delle attrezzature utilizzate per il controllo della qualità; (f) approvare gli eventuali analisti esterni e monitorarne il lavoro. 5.   Il personale addetto al controllo della qualità ha accesso alle aree di produzione e a tutti i documenti necessari per la valutazione del controllo della qualità, tra cui: (a) le specifiche; (b) le procedure che descrivono il campionamento e le prove; (c) i verbali di prova e i certificati di analisi; (d) le procedure per la taratura e la qualifica degli strumenti e la manutenzione delle attrezzature e le registrazioni pertinenti; (e) le registrazioni di convalida dei metodi di prova, se del caso; (f) i dati di monitoraggio ambientale per l’aria, l’acqua e le altre utenze, se necessario; (g) le procedure per l’esame dei risultati fuori specifica e fuori tendenza. 6.   I pertinenti dati di controllo della qualità, come i risultati delle prove, i rendimenti e i dati ambientali, sono valutati in modo da consentire la valutazione delle tendenze. Nel caso di risultati fuori specifica o di tendenze atipiche significative, è valutato il loro possibile impatto sui lotti presenti sul mercato. Qualora, a seguito di tale valutazione, sia concluso che possono esservi impatti sulla qualità del medicinale veterinario commercializzato o che possono essere previste carenze nella fornitura, le autorità competenti ne sono informate. 7.   Il controllo della qualità è effettuato prima che un medicinale veterinario finito sia rilasciato per la vendita o per la distribuzione. Tale controllo riguarda tutti i fattori pertinenti, tra cui le condizioni di produzione, i risultati delle prove in corso di fabbricazione, la verifica della documentazione di fabbricazione (compreso il confezionamento), la conformità alle specifiche del prodotto finito e l’esame della confezione definitiva. 8.   È possibile esternalizzare le attività di controllo della qualità a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all’. Qualora le prove sui materiali utilizzati nella fabbricazione dei medicinali veterinari siano esternalizzate, sono effettuati audit da parte del fabbricante o di terzi per garantire la conformità ai pertinenti requisiti della buona pratica di fabbricazione e alle specifiche o ai metodi previsti.
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