Art. 30 · Operazioni di confezionamento

Art. 30

Operazioni di confezionamento

In vigore dal 17 ott 2025
Operazioni di confezionamento 1.   La denominazione e il numero di lotto del prodotto manipolato sono indicati in ciascuna stazione o linea di confezionamento. 2.   I contenitori che saranno riempiti sono puliti prima del riempimento. Il riempimento e la sigillatura sono seguiti il più rapidamente possibile dall’etichettatura. Se ciò non è possibile sono applicate procedure adeguate per evitare confusioni o errori di etichettatura. 3.   La corretta esecuzione delle operazioni di stampa (ad esempio numeri di codice, date di scadenza) è controllata e registrata. Le informazioni stampate e impresse a secco sui materiali di confezionamento sono chiare e resistenti alla scoloritura o alla cancellazione. 4.   Sono effettuati controlli per garantire che eventuali lettori elettronici di codici, contatori di etichette o dispositivi analoghi funzionino correttamente. 5.   Sono attuate misure adeguate per evitare confusioni, come lo stoccaggio e il trasporto di etichette già tagliate e di altri materiali stampati sciolti in contenitori chiusi separati. È prestata particolare attenzione qualora siano utilizzate etichette già tagliate e sia effettuata una sovrastampa al di fuori della linea di confezionamento. Per evitare confusioni i rotoli di etichette sono di norma da preferire alle etichette già tagliate. 6.   Durante le operazioni di confezionamento sono effettuati i controlli seguenti sul prodotto: (a) aspetto generale delle confezioni; (b) completezza delle confezioni; (c) correttezza dei prodotti e dei materiali di confezionamento impiegati; (d) correttezza di eventuali scritte sovrastampate; (e) corretto funzionamento dei dispositivi di sorveglianza della linea di confezionamento. I campioni prelevati dalla linea di confezionamento non vi sono reimmessi. 7.   Prima del rilascio del prodotto è esaminata e risolta qualsiasi discrepanza significativa o insolita osservata nel corso della riconciliazione tra il quantitativo di prodotto sfuso e di materiali di confezionamento e il numero di unità prodotte. 8.   Il materiale di confezionamento stampato o il materiale del confezionamento primario che risulti non aggiornato od obsoleto è distrutto e l’operazione di smaltimento è registrata. Qualora materiali stampati privi di codice siano reinseriti nelle scorte è seguita una procedura documentata.
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