Art. 25 · Integrità dei dati

Art. 25

Integrità dei dati

In vigore dal 17 ott 2025
Integrità dei dati 1.   Per garantire l’integrità dei dati dal momento in cui i dati sono generati e per tutto il periodo di conservazione pertinente sono attuate misure adeguate, tra cui: (a) misure volte a proteggere i dati da perdite o danni accidentali con metodi appropriati quali la duplicazione o il backup e il trasferimento su altri sistemi di memorizzazione; (b) misure volte a proteggere i dati da manomissioni o manipolazioni non autorizzate. Nel caso dei sistemi informatizzati, sono posti in essere adeguati controlli per limitare l’accesso alle persone autorizzate, come l’uso di chiavi, tessere, codici personali con password, dati biometrici o un accesso limitato alle attrezzature informatiche e alle aree di memorizzazione dei dati. Il tipo di controlli di sicurezza è adattato alla criticità del sistema informatizzato; (c) misure volte a garantire l’accuratezza, la completezza, la disponibilità e la leggibilità dei documenti durante tutto il periodo di conservazione. Le annotazioni scritte a mano sono compilate con grafia chiara e leggibile e sono indelebili. Le misure attuate sono commisurate ai rischi e alla criticità dei dati. 2.   L’emissione, la revisione, la sostituzione e il ritiro di tutti i documenti sono controllati mediante la registrazione di tutte le revisioni (cronologia delle revisioni). 3.   Qualsiasi modifica di una voce di un documento è firmata e datata. La modifica consente la lettura delle informazioni originali. Se del caso, il motivo della modifica è registrato.
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