Art. 16
Aree complementari
In vigore dal 17 ott 2025
Aree complementari
1. I locali di riposo e di ristoro sono separati dalle aree di produzione, stoccaggio e controllo della qualità. I servizi igienici non comunicano direttamente con le aree di produzione, stoccaggio o controllo della qualità.
2. Nella misura del possibile le officine per la manutenzione sono separate dalle aree di produzione. Qualora siano conservati nell’area di produzione, parti di ricambio e utensili sono tenuti in locali o scomparti riservati a tale uso.
3. Gli animali sono alloggiati in aree separate, con ingresso e impianti di trattamento dell’aria separati.
Storico versioni
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