Art. 12 · Requisiti generali per i locali

Art. 12

Requisiti generali per i locali

In vigore dal 17 ott 2025
Requisiti generali per i locali 1.   I locali utilizzati per la fabbricazione o l’importazione di medicinali veterinari sono idonei alle operazioni previste. In particolare i locali sono progettati o ristrutturati, attrezzati, utilizzati, puliti e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione da agenti estranei, contaminazione crociata, rischio di errori e qualsiasi effetto negativo sulla qualità dei prodotti. 2.   I locali sono progettati e attrezzati in modo da offrire la massima protezione contro l’ingresso di insetti, roditori o altri animali. Sono attuate misure per impedire l’ingresso di persone non autorizzate. 3.   Le aree di produzione, stoccaggio e controllo della qualità non sono utilizzate come zone di passaggio dal personale che non lavora in tali aree.
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