Art. 12 · Completamento dell'ambito di valutazione

Art. 12

Completamento dell'ambito di valutazione

In vigore dal 17 ott 2025
Completamento dell'ambito di valutazione 1.   Il sottogruppo JCA discute la proposta di ambito di valutazione consolidata di cui all', paragrafo 2, nonché i contributi dei singoli esperti di cui all', paragrafo 3, durante una riunione di consolidamento dell'ambito di valutazione. Il sottogruppo JCA, tramite il segretariato HTA, può invitare i singoli esperti a fornire i loro contributi durante una parte specifica della riunione di consolidamento dell'ambito di valutazione. 2.   Il sottogruppo JCA completa l'ambito di valutazione entro 60 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui all', paragrafo 1, o 10 giorni dall'adozione della decisione della Commissione di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2282 che seleziona tale dispositivo medico per la valutazione clinica congiunta, se successiva. 3.   Il segretariato HTA condivide l'ambito di valutazione completato dal sottogruppo JCA con lo sviluppatore di tecnologie sanitarie nella prima richiesta della Commissione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2282.
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