Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 ott 2025
L’additivo alimentare estratto di quillaia (E 999) legalmente immesso sul mercato prima del 9 maggio 2026 può essere aggiunto agli alimenti conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 fino all’esaurimento delle scorte. Gli alimenti ai quali è aggiunto l’estratto di quillaia (E 999) legalmente immesso sul mercato prima del 9 maggio 2026 possono essere immessi sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2084:oj#art-4