Art. 4
In vigore dal 17 ott 2025
L’additivo alimentare estratto di quillaia (E 999) legalmente immesso sul mercato prima del 9 maggio 2026 può essere aggiunto agli alimenti conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 fino all’esaurimento delle scorte.
Gli alimenti ai quali è aggiunto l’estratto di quillaia (E 999) legalmente immesso sul mercato prima del 9 maggio 2026 possono essere immessi sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Storico versioni
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