Art. 3
In vigore dal 17 ott 2025
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/780, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
L’esclusione del prodotto di cui all’, paragrafo 2, si applica anche al dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/780.
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