Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 ott 2025
1.   Ove sia presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per un cingolo a catena di cui all’, paragrafo 1, originario della Repubblica popolare cinese, il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, delle suole in acciaio assemblate nel cingolo a catena di cui all’, paragrafo 1, deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione. Se il prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, delle suole in acciaio è inferiore al 31 % del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del cingolo a catena assemblato, o se il prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, delle suole in acciaio assemblate nel cingolo a catena non è indicato nella dichiarazione, i dazi antidumping di cui all’, paragrafo 3, si applicano a un importo pari al 31 % del prezzo del cingolo a catena assemblato. 2.   Alle autorità doganali degli Stati membri deve essere presentata una fattura commerciale valida. Tale fattura deve contenere informazioni sufficientemente dettagliate per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di valutare l’esattezza del prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dichiarato per le suole in acciaio di cui all’, paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dichiarato per le suole in acciaio di cui all’, paragrafo 1, importate come parte di un cingolo a catena di cui all’, paragrafo 1.
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