Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 ott 2025
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di suole in acciaio, con o senza soprassuole in gomma, anche assemblate in un cingolo a catena, con una lunghezza massima di 3 000 mm, utilizzate sulle macchine attualmente classificate alle voci 8426 , 8429 o 8430 , o sui trasportatori a nastro attualmente classificati alla voce 8428 , originarie della Repubblica popolare cinese. Il prodotto interessato dal dazio antidumping definitivo è attualmente classificato con i codici NC ex 8431 39 00 , ex 8431 49 20 ed ex 8431 49 80 (codici TARIC 8431 39 00 22, 8431 39 00 39, 8431 49 20 10, 8431 49 20 29, 8431 49 80 10 e 8431 49 80 29). 2.   Sono escluse dal dazio definitivo le suole in acciaio con una lunghezza superiore a 380 mm, un’altezza di 140 mm e un peso di 118 kg, prive di denti di qualsiasi forma di dimensione pari o superiore a 1 mm, attualmente classificate con i codici NC ex 8431 39 00 , ex 8431 49 20 ed ex 8431 49 80 (codici TARIC 8431 39 00 15, 8431 39 00 27, 8431 49 20 05, 8431 49 20 20, 8431 49 80 05 e 8431 49 80 20). 3.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 62,5 %. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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