Art. 2
In vigore dal 16 ott 2025
I prodotti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2429 originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale e soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine, importati legalmente nell’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e recanti l’indicazione del Sahara occidentale come paese di origine, possono continuare a essere commercializzati nell’Unione dopo tale data fino a esaurimento delle scorte e a condizione che continuino a essere conformi a tutte le altre prescrizioni delle norme di commercializzazione dell’Unione applicabili.
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