Art. 1 · Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/1698

Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/1698

In vigore dal 16 ott 2025
Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/1698 L’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Elenco dei paesi terzi ad alto rischio e dei prodotti ad alto rischio I prodotti ad alto rischio e i paesi terzi di cui sono originari sono elencati, unitamente alle percentuali di partite di tali prodotti da sottoporre a controlli di identità e fisici e campionamento da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo dei paesi terzi in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 sulla base di una selezione effettuata a seguito di non conformità gravi, critiche o ripetute che compromettono l’integrità dei prodotti o della produzione biologica o in conversione, o in caso di sospetto di tali non conformità. Le percentuali di cui al primo comma possono essere inferiori al 100 % e possono, per lo stesso prodotto, essere diverse per i controlli effettuati dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo dei paesi terzi.».
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