Art. 9 · Disposizioni transitorie

Art. 9

Disposizioni transitorie

In vigore dal 13 ott 2025
Disposizioni transitorie 1.   Fino al 14 dicembre 2033 agli alimentatori di ricambio continuano ad applicarsi gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/1782 anziché le disposizioni degli allegati da I a V del presente regolamento, a condizione che: a) nella gamma di prodotti offerti dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario non vi sia alcun alimentatore esterno che possa essere utilizzato con il prodotto da esso alimentato e che sia conforme al presente regolamento, fatta eccezione per le specifiche di interoperabilità, e b) il fabbricante, l’importatore o il mandatario indichi chiaramente sull’imballaggio e nel sito web ad accesso libero di cui all’allegato II, punto 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1782 «alimentatore esterno da utilizzare esclusivamente come pezzo di ricambio per», il modello di alimentatore esterno sostituito e il prodotto elettrico o i prodotti elettrici con cui è destinato ad essere utilizzato. 2.   Fino al 14 dicembre 2030 agli alimentatori esterni aventi una porta USB-PD con potenza di uscita nominale superiore a 100 W continua ad applicarsi l’allegato II, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1782 anziché le disposizioni dell’allegato II, punto 1, del presente regolamento. 3.   Gli alimentatori esterni immessi sul mercato tra il 14 dicembre 2025 e il 14 dicembre 2028 che sono conformi a quanto stabilito dal presente regolamento sono considerati conformi a quanto stabilito dal regolamento (UE) 2019/1782.
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