Art. 3 · Prove riguardanti gli effetti ereditati nei suoli organici negli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici

Art. 3

Prove riguardanti gli effetti ereditati nei suoli organici negli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici

In vigore dal 10 ott 2025
Prove riguardanti gli effetti ereditati nei suoli organici negli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici 1.   La soglia a partire dalla quale è determinata la percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici rispetto alla media dell’Unione deve essere l’85° percentile della distribuzione di frequenza delle percentuali di suoli organici rispetto alla superficie fondiaria gestita totale in ciascuno Stato membro. I dati che determinano la percentuale di suoli organici nella superficie fondiaria gestita sono riportati nell’allegato. 2.   Gli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici determinati a norma del paragrafo 1 individuano le aree interessate dagli effetti ereditati da pratiche di gestione precedenti il 2013 e forniscono dati geolocalizzati in merito. 3.   Le prove a sostegno dell’individuazione delle aree di cui al paragrafo 2 devono essere verificabili e comprendere gli elementi seguenti: a) il metodo utilizzato, i dati di ingresso utilizzati e il risultato dell’individuazione di cui al paragrafo 2; b) una descrizione delle precedenti pratiche di gestione di cui al paragrafo 2, compreso il periodo in cui sono state applicate, corredata di prove che dimostrino che si sono verificate; c) una descrizione delle azioni volte a invertire la tendenza delle emissioni in eccesso generate nelle aree individuate a norma del paragrafo 2.
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