Art. 6 · Modifica del regolamento (UE) 2021/523

Art. 6

Modifica del regolamento (UE) 2021/523

In vigore dal 8 ott 2025
Modifica del regolamento (UE) 2021/523 All’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/523, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Una volta all’anno ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per comparto dell’Unione e per comparto degli Stati membri, a seconda del caso. Ciascun partner esecutivo trasmette inoltre le informazioni sul comparto dello Stato membro allo Stato membro di cui attua il comparto. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l’uso della garanzia dell’Unione e degli indicatori chiave di prestazione di cui all’allegato III del presente regolamento. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di finanziamento o di investimento e una stima dei flussi di cassa attesi al livello dei comparti, degli ambiti di intervento e del fondo InvestEU. La relazione del gruppo BEI e, se del caso, di altri partner esecutivi contiene altresì informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati nell’esecuzione delle operazioni di finanziamento e di investimento contemplate dal presente regolamento. Le relazioni contengono le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.».
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