Art. 3 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010

Art. 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010

In vigore dal 8 ott 2025
Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010 Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato: 1) all’articolo 16 bis, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti: «Nei suoi pareri l’Autorità può, se del caso, esaminare il funzionamento degli atti legislativi in vigore, compresa l’opportunità di rimuovere eventuali obblighi di informativa e divulgazione ridondanti o obsoleti nel diritto dell’Unione o nelle misure di diritto nazionale che recepiscono il diritto dell’Unione. Al fine di fornire pareri sugli atti legislativi in vigore di cui al secondo comma, l’Autorità può consultare tutte le parti interessate pertinenti specificamente in merito a tale questione e tenere conto del loro contributo. Dopo aver esaminato tali pareri, la Commissione può, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa.» ; 2) all’articolo 29, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) esaminare l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e proporre modifiche, ove opportuno, ivi comprese modifiche al fine di: i) rimuovere obblighi di informativa e divulgazione ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi, preservando nel contempo l’usabilità e la qualità dei dati; ii) garantire obblighi di informativa e divulgazione proporzionati e uniformi; e iii) colmare le lacune normative relative agli obblighi di informativa e divulgazione;» ; 3) all’articolo 30, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente: «e) l’efficacia e il grado di convergenza degli obblighi di informativa e divulgazione adottati in applicazione o attuazione del diritto dell’Unione, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche specifiche dei quadri giuridici finanziari nazionali.» ; 4) all’articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per assicurare che non vi sia duplicazione degli obblighi di informativa, l’Autorità si avvale delle informazioni raccolte da altre autorità quali definite all’articolo 35 bis, paragrafo 12, e delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.» ; 5) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 35 bis Scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti 1.   L’Autorità condivide con le altre autorità, su richiesta, periodicamente o caso per caso, le informazioni che ha ottenuto dagli istituti finanziari o dalle altre autorità nello svolgimento dei suoi compiti e che derivano dall’applicazione e dall’attuazione del diritto dell’Unione, a condizione che l’autorità richiedente sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni dagli istituti finanziari o dalle altre autorità. 2.   L’Autorità chiede informazioni a qualsiasi altra autorità le abbia ottenute, invece di chiederle direttamente agli istituti finanziari, a condizione che l’Autorità sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni. Il primo comma lascia impregiudicati i poteri dell’Autorità di ottenere le informazioni richieste dagli istituti finanziari nel caso in cui l’altra autorità non sia in grado di condividere le informazioni, qualora sia necessaria un’azione urgente o l’ottenimento delle informazioni direttamente dagli istituti finanziari sia necessario per l’assolvimento dei compiti dell’Autorità ai sensi del diritto dell’Unione. 3.   Una richiesta di scambio di informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo indica la base giuridica ai sensi del diritto dell’Unione che autorizza l’autorità richiedente a ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o dalle altre autorità. L’autorità richiedente e l’Autorità sono soggette agli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati stabiliti dagli articoli 70 e 71 e dalla normativa settoriale che si applicano alla condivisione di informazioni tra l’istituto finanziario e l’autorità richiedente, nonché tra l’istituto finanziario e l’Autorità. 4.   Quando l’Autorità scambia informazioni a norma del paragrafo 1, informa dello scambio, senza indebito ritardo, ciascuna autorità dalla quale ha ottenuto le informazioni o, se le informazioni sono state ottenute direttamente dagli istituti finanziari, ciascun istituto finanziario. In caso di scambi di informazioni ricorrenti o periodici, l’Autorità è tenuta a informare una sola volta l’istituto finanziario o l’autorità da cui ha ottenuto le informazioni. 5.   In deroga al paragrafo 4, l’Autorità non è tenuta a informare l’autorità o l’istituto finanziario, a seconda dei casi, in merito allo scambio di informazioni se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da non riferirsi più ad alcuna persona fisica identificata o identificabile e da non consentire più l’identificazione dell’istituto finanziario o di altri soggetti giuridici; oppure b) le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali, e proteggere i dati personali attraverso misure tecniche e organizzative adeguate in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 (*9) e (UE) 2018/1725 (*10) del Parlamento europeo e del Consiglio. 6.   In deroga al paragrafo 4, l’Autorità non informa l’istituto finanziario in merito allo scambio di informazioni se determina che ciò potrebbe compromettere procedimenti, azioni o indagini in materia di vigilanza o di risoluzione, o è informata di tale circostanza dall’autorità richiedente. 7.   I paragrafi da 1 a 6 si applicano anche alle informazioni che l’Autorità ha ricevuto da un istituto finanziario o dalle altre autorità e sulle quali ha successivamente effettuato controlli di qualità o che ha altrimenti trattato. 8.   Per facilitare gli scambi di informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7, l’Autorità e le altre autorità possono concludere protocolli d’intesa concernenti le modalità di tali scambi. I protocolli d’intesa possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento delle informazioni condivise. La Commissione, previa consultazione dell’Autorità e delle altre autorità, può elaborare orientamenti sui principali elementi di tali protocolli d’intesa. 9.   I paragrafi da 1 a 8 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra l’Autorità e le altre autorità conformemente ad altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione. In caso di conflitto tra il presente articolo e altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra l’Autorità e le altre autorità, prevalgono tali altre disposizioni. 10.   L’Autorità e le autorità competenti possono consentire, a loro discrezione, l’accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in relazione a tali informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, purché l’Autorità o l’autorità competente che consente l’accesso abbia provveduto affinché tutte le condizioni seguenti siano rispettate: a) sono state adottate le misure necessarie per anonimizzare le informazioni in modo da impedire l’identificazione di singoli istituti finanziari, soggetti, interessati e, qualora sia l’Autorità a consentire l’accesso alle informazioni, di singoli Stati membri; b) le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale. Le informazioni ricevute da qualsiasi autorità sono condivise a norma del primo comma solo con il consenso dell’autorità che le ha inizialmente ottenute. 11.   Entro l’11 novembre 2027 l’Autorità, in stretta collaborazione con le autorità competenti, riferisce alla Commissione in merito a tutti gli ostacoli giuridici presenti nella normativa settoriale che, in qualsiasi maniera, le impediscano di scambiare informazioni con altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche indicare obblighi di informativa non significativi, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti. Può anche includere suggerimenti per migliorare la coerenza tra gli obblighi di informativa per i soggetti finanziari e non finanziari. La relazione è aggiornata periodicamente, se necessario. Tenendo conto della relazione di cui al primo comma, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e degli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nella normativa settoriale al fine di promuovere lo scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti. 12.   Ai fini del presente articolo, dell’articolo 35, paragrafo 4, e dell’articolo 70, paragrafo 3, con “altre autorità” si intende una delle autorità seguenti: a) il CERS; b) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea); c) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati); d) le autorità competenti quali definite all’, punto 2), del presente regolamento; e) le autorità competenti quali definite all’, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010; f) le autorità competenti quali definite all’, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010; g) le autorità che compongono il meccanismo di vigilanza unico quale definito all’, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*11); h) il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board – SRB), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12); i) le autorità di risoluzione quali quelle di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*13); j) l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14); k) i supervisori del settore finanziario quali definiti all’, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15). Ai fini del presente articolo, per “istituto finanziario” si intende un istituto finanziario quale definito all’, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010. Articolo 35 ter Sistema di informativa integrato 1.   Entro l’11 novembre 2030 le AEV, tramite il comitato congiunto e in stretta cooperazione con il CERS, la Banca centrale europea (BCE), l’AMLA, l’SRB, le autorità competenti e altre parti interessate pertinenti, elaborano una relazione che presenta opzioni per migliorare l’efficienza della raccolta dei dati di vigilanza nell’Unione. Muovendo dai lavori settoriali svolti dalle AEV per integrare l’informativa, tale relazione fornisce uno studio di fattibilità, comprendente una valutazione degli impatti, dei costi e dei benefici, di un sistema di informativa integrato intersettoriale e, sulla base dello studio di fattibilità, presenta una tabella di marcia per l’attuazione. La relazione di cui al primo comma contiene: a) un dizionario comune di dati, compreso un repertorio degli obblighi di informativa e divulgazione, che garantisca l’uniformità e la chiarezza degli obblighi di informativa e la standardizzazione dei dati; e b) uno spazio di dati per la raccolta e lo scambio di informazioni. Tenendo conto dei risultati della relazione di cui al primo comma e a seguito di una valutazione d’impatto approfondita, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ove opportuno e necessario, una proposta legislativa volta a garantire le risorse finanziarie, umane e informatiche necessarie per istituire il sistema di informativa integrato. 2.   Le AEV, tramite il comitato congiunto e in stretta cooperazione con il CERS, la BCE, l’AMLA, l’SRB e le autorità competenti, istituiscono tempestivamente un punto di contatto unico permanente che consenta ai soggetti di comunicare obblighi di informativa e divulgazione duplicati, ridondanti o obsoleti. (*9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)." (*10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)." (*11)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj)." (*12)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj)." (*13)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj)." (*14)  Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj)." (*15)  Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).»;" 6) all’articolo 54, paragrafo 2, è aggiunto il trattino seguente: «— gli obblighi di informativa e divulgazione e la raccolta di informazioni provenienti dagli istituti finanziari.» ; 7) all’articolo 70, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non ostano a che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti e con altre autorità quali definite all’articolo 35 bis, paragrafo 12, conformemente al presente regolamento e ad altra normativa dell’Unione applicabile agli istituti finanziari.».
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