Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 ott 2025
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00 , ex 6912 00 21 , ex 6912 00 23 , ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10), e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio (%) Codice aggiuntivo TARIC Hunan Hualian China Industry Co., Ltd.; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd.; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd. 18,3 B349 Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd. 13,1 B350 Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited; Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd.; Shandong Silver Phoenix Co., Ltd.; Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd.; Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd.; Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd.; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd.; Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd. 17,6 B352 Società elencate nell’allegato 17,9 Tutte le altre società 36,1 B999 3.   L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. 4.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri dei documenti seguenti: a) se l’importatore acquista direttamente dal produttore esportatore cinese, la dichiarazione di importazione deve essere accompagnata da una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue(«dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all’esportazione»): «Il sottoscritto certifica che il (volume) degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica venduti all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società»; b) se l’importatore acquista da un operatore commerciale o da un’altra persona giuridica interposta, situata o meno nella Cina continentale, la dichiarazione di importazione deve essere accompagnata da una fattura commerciale valida del fabbricante intestata all’operatore commerciale, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del fabbricante che emette la fattura intestata all’operatore commerciale per questa transazione, identificato con nome e funzione, formulata come segue («dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all’esportazione»): «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume in kg) di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica venduto all’operatore commerciale (nome dell’operatore commerciale) (paese dell’operatore commerciale) e oggetto della presente fattura è stato fabbricato dalla nostra società (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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