Art. 3 · Controlli della conformità anatomica

Art. 3

Controlli della conformità anatomica

In vigore dal 6 ott 2025
Controlli della conformità anatomica 1.   La conformità dei lotti di carni di pollame agli del regolamento delegato (UE) 2026/343 deve essere verificata regolarmente, con frequenze appropriate determinate in base al rischio. Le decisioni derivanti dall’inosservanza del presente articolo possono essere adottate soltanto per l’intero lotto controllato. Ai fini del presente regolamento un «lotto» è costituito da almeno 100 unità di carni di pollame di specie e taglio uniformi, della stessa classe, dello stesso ciclo produttivo, provenienti dallo stesso macello o laboratorio di sezionamento, ubicati nello stesso luogo, che formano oggetto dell’ispezione. 2.   Da ogni lotto di ciascuno dei prodotti di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2026/343 che devono essere ispezionati presso un macello, un laboratorio di sezionamento, un punto di vendita all’ingrosso o al minuto, o in qualunque altra fase della commercializzazione, anche durante il trasporto o, nel caso di importazioni da paesi terzi, all’atto dello sdoganamento, viene prelevato a caso un campione. La dimensione del campione e il numero tollerabile di unità non idonee per dimensione del lotto sono i seguenti: Dimensione del lotto Dimensione del campione Tolleranza (numero di unità non idonee) Totale Per l’, punti 1) (5) e 3), e per l’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/343 1 2 3 4 100 -500 30 5 2 501 -3 200 50 7 3 > 3 200 80 10 4 3.   Il numero totale tollerabile di unità non idonee all’interno di un lotto è indicato nella colonna 3 della tabella di cui al paragrafo 2. Tuttavia il numero di unità non idonee non conformi all’, punti 1) e 3), o all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/343, non deve superare le cifre indicate nella colonna 4 della tabella. Per quanto riguarda i prodotti di cui all’, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2026/343 eventuali unità non idonee possono essere tollerate in un lotto soltanto se di peso non inferiore a 240 g per i fegati d’anatra e a 385 g per i fegati d’oca. 4.   Per le carni di pollame della classe B, il numero tollerabile di unità non idonee per lotto è raddoppiato. 5.   Se il lotto ispezionato non è considerato idoneo, l’ente incaricato della sorveglianza ne vieta la commercializzazione, ovvero l’importazione se il lotto proviene da un paese terzo, fino al momento in cui venga dimostrato che si è provveduto a renderlo conforme con quanto disposto dagli del regolamento delegato (UE) 2026/343.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:344:oj#art-3