Art. 9
Indicazione dei metodi di raffreddamento
In vigore dal 6 ott 2025
Indicazione dei metodi di raffreddamento
L’etichettatura può recare l’indicazione dell’uso di uno dei seguenti metodi di raffreddamento e dei termini corrispondenti nelle altre lingue ufficiali dell’Unione elencati nell’allegato IV:
a)
per il raffreddamento ad aria: raffreddamento delle carcasse di pollame con aria fredda;
b)
per il raffreddamento per aspersione o ventilazione: raffreddamento delle carcasse di pollame mediante aria fredda e aspersione con acqua nebulizzata o finemente spruzzata;
c)
per il raffreddamento per immersione: raffreddamento delle carcasse di pollame in serbatoi d’acqua o di ghiaccio e acqua, utilizzando il sistema dell’avanzamento contro corrente.
Storico versioni
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