Art. 6 · Commercializzazione, etichettatura e presentazione delle carni di pollame

Art. 6

Commercializzazione, etichettatura e presentazione delle carni di pollame

In vigore dal 6 ott 2025
Commercializzazione, etichettatura e presentazione delle carni di pollame 1.   Per le carni di pollame preconfezionate, sull’involucro o su di un’etichetta apposta su tale involucro deve figurare la condizione in cui le carni di pollame sono commercializzate conformemente all’allegato VII, parte V, sezione III, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   In deroga al paragrafo 1, non è necessario fare uso delle indicazioni previste in detta disposizione quando si tratta di consegne di carni di pollame ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione.
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