Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 6 ott 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «carcassa»: il corpo intero di un volatile delle specie di cui all’, punto 1), dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia l’asportazione dei rognoni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato e ventriglio, inserite nella cavità addominale, e con o senza collo; b) «parti della carcassa»: le carni di pollame che, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche del tessuto muscolare, possono essere identificate come ricavate da determinate parti della carcassa; c) «commercializzazione»: la detenzione o l’esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione; d) «etichettatura»: la definizione di cui all’, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011.
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