Art. 3
Definizioni
In vigore dal 6 ott 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«carcassa»: il corpo intero di un volatile delle specie di cui all’, punto 1), dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia l’asportazione dei rognoni è facoltativa; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato e ventriglio, inserite nella cavità addominale, e con o senza collo;
b)
«parti della carcassa»: le carni di pollame che, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche del tessuto muscolare, possono essere identificate come ricavate da determinate parti della carcassa;
c)
«commercializzazione»: la detenzione o l’esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione;
d)
«etichettatura»: la definizione di cui all’, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2026:343:oj#art-3