Art. 15 · Notifica dei controlli del tenore d’acqua

Art. 15

Notifica dei controlli del tenore d’acqua

In vigore dal 6 ott 2025
Notifica dei controlli del tenore d’acqua 1.   Le autorità competenti degli Stati membri informano immediatamente i laboratori nazionali di riferimento dei risultati dei controlli di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2026/344, effettuati da esse o sotto la loro responsabilità. Entro il 30 giugno di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono alla Commissione i risultati dei controlli di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2026/344. Il comitato di cui all’articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è informato dalla Commissione dei risultati dei controlli. 2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per i controlli di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2026/344. Essi comunicano dette misure agli altri Stati membri e alla Commissione. Qualsiasi modifica delle suddette modalità è comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione.
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