Art. 13 · Indicazioni facoltative nelle carni di pollame importate

Art. 13

Indicazioni facoltative nelle carni di pollame importate

In vigore dal 6 ott 2025
Indicazioni facoltative nelle carni di pollame importate Le carni di pollame importate provenienti da paesi terzi possono recare una o più delle indicazioni facoltative di cui agli , a condizione che siano accompagnate da un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese d’origine, nel quale si attesti che i prodotti di cui trattasi sono conformi alle disposizioni pertinenti del presente regolamento. Qualora un paese terzo ne faccia richiesta, la Commissione predispone un elenco di dette autorità.
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