Art. 11 · Registri delle menzioni riservate facoltative

Art. 11

Registri delle menzioni riservate facoltative

In vigore dal 6 ott 2025
Registri delle menzioni riservate facoltative 1.   Gli operatori del settore alimentare che commercializzano prodotti che utilizzano i termini di cui all’, paragrafo 1, tengono, per ogni tipo di allevamento, un registro separato recante: a) i nomi e gli indirizzi dei produttori dei volatili in questione; l’iscrizione viene effettuata dall’autorità competente dello Stato membro; b) su richiesta della medesima autorità, il numero di volatili allevati in un ciclo di produzione da ciascun avicoltore; c) il numero e il peso totale, vivo o morto, dei volatili consegnati e trasformati; d) i dati relativi alle vendite, con indicazione del nome e dell’indirizzo degli acquirenti per un periodo minimo di sei mesi dopo la spedizione. 2.   I produttori di cui al paragrafo 1, lettera a), tengono registri aggiornati, per un periodo minimo di sei mesi dopo la consegna, nei quali annotano il numero di volatili per forma di allevamento, compresi il numero di volatili venduti e il nome e indirizzo degli acquirenti, nonché i quantitativi e la provenienza dei mangimi. I produttori che utilizzano le forme di allevamento di cui all’, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), registrano, oltre alle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, la data alla quale i volatili hanno avuto accesso per la prima volta all’aperto. 3.   I mangimifici e i fornitori di mangimi tengono, per un periodo minimo di sei mesi dalla consegna dei mangimi, una registrazione da cui risulta che la composizione dei mangimi forniti ai produttori per la forma di allevamento di cui all’, paragrafo 1, lettera a), è conforme alle prescrizioni corrispondenti di cui all’allegato VI. 4.   Gli incubatoi tengono un registro dei volatili delle razze a crescita lenta forniti ai produttori per le forme di allevamento di cui all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), per un periodo minimo di sei mesi dalla consegna dei volatili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2026:343:oj#art-11