Art. 1
In vigore dal 3 ott 2025
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, comprese tutte le varianti di filati di nylon o di altre poliammidi alifatiche, testurizzati con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex per singolo filato o non testurizzati, semplici, doppi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (o loro varianti), torti o non torti, attualmente classificati con i codici NC 5402 31 00 , 5402 45 00 , 5402 51 00 e 5402 61 00 e originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi dalla presente inchiesta i filati ad alta tenacità di poliammide di cui al codice NC 5402 19 00 .
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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