Art. 6 · Continuità di funzionamento

Art. 6

Continuità di funzionamento

In vigore dal 2 ott 2025
Continuità di funzionamento 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i loro punti nazionali d'accesso, e l'Agenzia per l'asilo provvede affinché il suo punto d'accesso, funzionino tecnicamente senza interruzione 24 ore su 24, sette giorni su sette. 2.   Se un punto nazionale d'accesso o il punto d'accesso dell'Agenzia per l'asilo subisce un'interruzione nel funzionamento di durata superiore alle sette ore lavorative, lo Stato membro o l'Agenzia per l'asilo lo notifica alle autorità competenti designate in virtù dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 e alla Commissione, e garantisce al più presto la ripresa del normale funzionamento. 3.   Se un punto nazionale d'accesso trasmette dei dati a un altro punto nazionale d'accesso il cui funzionamento è interrotto, il registro di trasmissione al livello dell'infrastruttura di comunicazione centrale fa fede della data e dell'ora di trasmissione. I termini fissati agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (UE) 2024/1351 per l'invio di una richiesta di presa in carico, di una notifica di ripresa in carico, della risposta a una richiesta o della conferma di una notifica di ripresa in carico non sono sospesi durante l'interruzione del funzionamento del punto nazionale d'accesso interessato.
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