Art. 31
Informazioni per l'assegnazione dei contributi finanziari agli Stati membri beneficiari
In vigore dal 2 ott 2025
Informazioni per l'assegnazione dei contributi finanziari agli Stati membri beneficiari
Per assegnare agli Stati membri beneficiari i contributi finanziari calcolati conformemente all', si tiene debitamente conto delle informazioni seguenti:
a)
le informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 58, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 59, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351;
b)
l'intesa comune sulla distribuzione equilibrata dei contributi di solidarietà disponibili raggiunta dallo Stato membro beneficiario nel forum di livello tecnico sulla solidarietà a norma dell'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1351;
c)
le informazioni fornite a gennaio di ogni anno dagli Stati membri beneficiari a norma dell'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1351 utilizzando il modulo uniforme di cui all'allegato X.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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