Art. 30
Calcolo annuale dei contributi finanziari dovuti dagli Stati membri contributori
In vigore dal 2 ott 2025
Calcolo annuale dei contributi finanziari dovuti dagli Stati membri contributori
1. I contributi finanziari dovuti dagli Stati membri contributori sono calcolati tenendo conto dell'importo dei contributi finanziari a carico di ciascuno Stato membro stabiliti nell'atto di esecuzione del Consiglio adottato a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351.
A tale importo si aggiungono eventuali importi di misure di solidarietà alternative, convertite in contributi finanziari a norma dell'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351, risultanti dalla differenza tra il valore finanziario degli impegni per misure di solidarietà alternative individuati nell'atto di esecuzione del Consiglio adottato a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 e il loro valore concreto stabilito congiuntamente dagli Stati membri contributori e beneficiari prima dell'attuazione di tali misure.
Da tale importo sono sottratti:
a)
le riduzioni stabilite dall'atto di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 61, paragrafo 4, o all'articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351, che incidono sul valore dei contributi finanziari;
b)
il valore finanziario delle compensazioni di competenza attuate dallo Stato membro a norma dell'articolo 63, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1351, tenendo conto della quota equa obbligatoria dello Stato membro calcolata a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1351.
2. Per il calcolo degli importi di cui al paragrafo 1, secondo comma e terzo comma, lettera b), si tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1351 utilizzando il modulo uniforme di cui all'allegato X.
3. Il calcolo dei contributi finanziari di cui al paragrafo 1 e il successivo trasferimento di tali contributi al bilancio dell'Unione da parte degli Stati membri contributori sono effettuati dopo la fine dell'anno civile per il quale è istituita una riserva annuale di solidarietà mediante l'atto di esecuzione del Consiglio adottato a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351.
Storico versioni
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