Art. 27
Trattenimento ai fini della ricollocazione
In vigore dal 2 ott 2025
Trattenimento ai fini della ricollocazione
1. Le disposizioni sui trasferimenti di cui al presente capo si applicano anche ai trasferimenti di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale ai fini della ricollocazione a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2024/1351.
2. In deroga alle disposizioni del presente capo sui termini per la presentazione del modulo uniforme di cui all', paragrafo 1, il modulo uniforme è presentato non appena possibile dopo la notifica della decisione di trasferimento di cui all'articolo 67, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2024/1351. Gli Stati membri rispettano, per quanto possibile, i termini per la presentazione del modulo di cui agli del presente regolamento, in modo da permettere agli Stati membri che provvedono al trasferimento di rispettare il termine di quattro settimane per l'esecuzione del trasferimento di cui all'articolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351.
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