Art. 26
Scambio di informazioni sui trasferimenti sotto scorta
In vigore dal 2 ott 2025
Scambio di informazioni sui trasferimenti sotto scorta
1. In caso di trasferimento sotto scorta, il modulo uniforme di cui all', paragrafo 1, comprende le informazioni seguenti:
a)
qualora siano trasferite simultaneamente almeno 10 persone, il numero delle persone da trasferire, la data e l'ora di arrivo nella località comunicata a norma dell', paragrafo 1 o 3, e il mezzo di trasporto previsto;
b)
negli altri casi, la data e l'ora di arrivo nella località comunicata a norma dell', paragrafo 1 o 3, e il mezzo di trasporto previsto.
2. In caso di trasferimento simultaneo di almeno 10 persone, non appena possibile, e al più tardi 21 giorni prima della data prevista per il trasferimento, lo Stato membro che provvede al trasferimento informa lo Stato membro destinatario dell'intenzione di effettuare il trasferimento, mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI.
Entro cinque giorni dal ricevimento del modulo lo Stato membro destinatario conferma la sua disponibilità a ricevere il trasferimento oppure propone modalità diverse di trasferimento e/o una località e/o un orario diverso per il trasferimento, indicando i motivi per cui non è disponibile a ricevere il trasferimento come proposto dallo Stato membro che provvede al trasferimento.
Se lo Stato membro destinatario conferma la disponibilità, non più di 14 e non meno di sette giorni prima del trasferimento lo Stato membro che provvede al trasferimento presenta il modulo uniforme di cui all', paragrafo 1, per ogni persona da trasferire insieme al modulo uniforme presentato conformemente al primo comma, in cui sono inserite le informazioni richieste.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il modulo uniforme è inviato non oltre 14 giorni e non meno di sette giorni prima del trasferimento.
Il modulo uniforme è trasmesso con almeno 21 giorni di anticipo nelle situazioni seguenti:
a)
lo Stato membro destinatario è tenuto ad adottare misure immediate per rispondere adeguatamente alle esigenze particolari della persona da trasferire a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1351;
b)
la persona da trasferire costituisce una minaccia per la sicurezza interna;
c)
la persona interessata è un minore non accompagnato.
Entro cinque giorni dal ricevimento del modulo lo Stato membro destinatario conferma la sua disponibilità a ricevere il trasferimento oppure propone modalità diverse di trasferimento e/o una località e/o un orario diverso per il trasferimento, indicando i motivi per cui non è disponibile a ricevere il trasferimento come proposto dallo Stato membro che provvede al trasferimento.
Qualora le alternative proposte dallo Stato membro destinatario non rappresentino un'opzione praticabile per lo Stato membro che provvede al trasferimento, quest'ultimo può scegliere di effettuare il trasferimento verso la località comunicata conformemente all', paragrafo 1, secondo comma. Non sono necessarie ulteriori consultazioni per effettuare il trasferimento.
Qualora lo Stato membro beneficiario non confermi la sua disponibilità o non proponga modalità o accordi alternativi per il trasferimento entro cinque giorni dal ricevimento del modulo uniforme, lo Stato membro che provvede al trasferimento effettua il trasferimento verso la località comunicata a norma dell', paragrafo 1, secondo comma. Lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica che il trasferimento sarà effettuato in tale località e indica la data e l'ora di arrivo mediante lo stesso modulo uniforme inviato a norma dell', paragrafo 1. Non sono necessarie ulteriori consultazioni per effettuare il trasferimento.
4. Qualora la persona da trasferire sia trattenuta a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2024/1351, il modulo uniforme è presentato nel pieno rispetto dei termini di cui all'articolo 45 di tale regolamento.
Storico versioni
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