Art. 25 · Scambio di informazioni sui trasferimenti sotto forma di partenza controllata

Art. 25

Scambio di informazioni sui trasferimenti sotto forma di partenza controllata

In vigore dal 2 ott 2025
Scambio di informazioni sui trasferimenti sotto forma di partenza controllata 1.   In caso di trasferimento sotto forma di partenza controllata, il modulo uniforme di cui all', paragrafo 1, comprende le informazioni seguenti: a) se la persona da trasferire debba presentarsi all'autorità comunicata a norma dell', paragrafo 2, nonché la data e l'ora indicate per presentarsi a tale autorità; b) se la persona da trasferire debba essere ricevuta dalle autorità dello Stato membro destinatario nella località di cui all', paragrafi 1 e 3, nonché la data e l'ora di arrivo indicate dallo Stato membro che provvede al trasferimento. 2.   Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette il modulo uniforme di cui all', paragrafo 1, non più di 14 giorni e non meno di sette giorni prima della data di arrivo indicata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Se lo Stato membro destinatario è tenuto ad adottare misure immediate per soddisfare adeguatamente le esigenze particolari della persona da trasferire a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1351, o se la persona interessata è un minore non accompagnato, il modulo uniforme è trasmesso almeno 21 giorni prima della data di arrivo indicata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   La persona da trasferire è informata del nome e dell'indirizzo dell'autorità comunicata a norma dell', paragrafo 2, alla quale deve presentarsi all'arrivo, nonché della data e dell'ora in cui deve presentarsi. 5.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), entro cinque giorni dal ricevimento del modulo lo Stato membro destinatario conferma la sua disponibilità a ricevere il trasferimento oppure propone modalità diverse di trasferimento e/o una località e/o un orario diverso per il trasferimento, indicando i motivi per cui non è disponibile a ricevere il trasferimento come proposto dallo Stato membro che provvede al trasferimento. Qualora le alternative proposte dallo Stato membro destinatario non rappresentino un'opzione praticabile per lo Stato membro che provvede al trasferimento, quest'ultimo può scegliere di effettuare il trasferimento verso la località comunicata conformemente all', paragrafo 1, secondo comma. Non sono necessarie ulteriori consultazioni per effettuare il trasferimento. Qualora lo Stato membro beneficiario non confermi la sua disponibilità o non proponga modalità o accordi alternativi per il trasferimento entro cinque giorni dal ricevimento del modulo uniforme, lo Stato membro che provvede al trasferimento effettua il trasferimento verso la località comunicata a norma dell', paragrafo 1, secondo comma. Lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica che il trasferimento sarà effettuato in tale località e indica la data e l'ora di arrivo mediante lo stesso modulo uniforme inviato a norma dell', paragrafo 1. Non sono necessarie ulteriori consultazioni per effettuare il trasferimento. 6.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), se entro sette giorni dalla data indicata non pervengono informazioni sull'arrivo a destinazione dell'interessato o sul fatto che il medesimo non si è presentato entro i termini prescritti, lo Stato membro che provvede al trasferimento ritiene che il trasferimento sia stato eseguito.
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