Art. 24 · Scambio di informazioni sui trasferimenti volontari

Art. 24

Scambio di informazioni sui trasferimenti volontari

In vigore dal 2 ott 2025
Scambio di informazioni sui trasferimenti volontari 1.   In caso di trasferimento volontario, lo Stato membro che provvede al trasferimento conferma quanto segue nel modulo uniforme di cui all', paragrafo 1: a) la persona interessata non è un minore non accompagnato; b) non sussiste alcun rischio di fuga durante il trasferimento; c) la persona non costituisce una minaccia per la sicurezza interna; d) la persona da trasferire non ha esigenze particolari da soddisfare adeguatamente ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1351. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, il modulo uniforme comprende il nome e l'indirizzo dell'autorità comunicata a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento alla quale la persona interessata deve presentarsi all'arrivo, nonché la data e l'ora in cui deve presentarsi. 2.   Il modulo uniforme di cui all', paragrafo 1, è inviato allo Stato membro competente non più di 14 e non meno di sette giorni prima della data entro la quale la persona interessata deve presentarsi all'autorità indicata a norma del paragrafo 1, secondo comma. 3.   La persona da trasferire è informata del nome e dell'indirizzo dell'autorità comunicata a norma dell', paragrafo 2, alla quale deve presentarsi all'arrivo, nonché della data e dell'ora in cui deve presentarsi. 4.   Se entro sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 non perviene alcuna informazione sull'arrivo a destinazione dell'interessato o sul fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti, lo Stato membro che provvede al trasferimento ritiene che il trasferimento sia stato effettuato.
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