Art. 2 · Punti nazionali d'accesso e punto d'accesso dell'Agenzia per l'asilo

Art. 2

Punti nazionali d'accesso e punto d'accesso dell'Agenzia per l'asilo

In vigore dal 2 ott 2025
Punti nazionali d'accesso e punto d'accesso dell'Agenzia per l'asilo 1.   Ogni Stato membro dispone di un unico, individuato punto nazionale d'accesso. 2.   L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo («Agenzia per l'asilo») dispone di un unico, individuato punto d'accesso. 3.   I punti nazionali d'accesso e il punto d'accesso dell'Agenzia per l'asilo sono responsabili del trattamento dei dati in entrata e della trasmissione dei dati in uscita. 4.   Ogni richiesta, risposta o corrispondenza scritta proveniente da un punto nazionale d'accesso o dal punto d'accesso dell'Agenzia per l'asilo è considerata autentica.
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