Art. 18
Trasmissione di informazioni sulla possibilità di chiedere un colloquio personale per verificare che la persona non costituisca una minaccia per la sicurezza interna
In vigore dal 2 ott 2025
Trasmissione di informazioni sulla possibilità di chiedere un colloquio personale per verificare che la persona non costituisca una minaccia per la sicurezza interna
1. Qualora scelga di verificare le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario tramite un colloquio personale con l'interessato a norma dell'articolo 67, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro di ricollocazione ne informa non appena possibile lo Stato membro beneficiario utilizzando il modulo uniforme di cui all', paragrafo 1.
Lo Stato membro di ricollocazione può utilizzare il modulo uniforme di cui all', paragrafo 1, anche per chiedere informazioni sugli aspetti pratici relativi all'orario, alla località e ad altre modalità del colloquio personale.
Se tale richiesta è presentata dallo Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro beneficiario fornisce le informazioni richieste utilizzando lo stesso modulo uniforme.
La risposta dello Stato membro beneficiario a tale richiesta è trasmessa non appena possibile e in ogni caso entro un termine che consenta allo Stato membro di ricollocazione di confermare o meno la ricollocazione entro i termini di cui all'articolo 67, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1351.
2. Qualora lo Stato membro di ricollocazione decida di svolgere un colloquio personale con tutte le persone per le quali è stato trasmesso il modulo uniforme a norma dell', paragrafo 1, per verificare le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario tramite un colloquio personale con tutti gli interessati a norma dell'articolo 67, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1351, tale decisione è comunicata per iscritto allo Stato membro beneficiario tramite DubliNet.
Tale decisione è notificata anche al coordinatore UE della solidarietà e all'Agenzia per l'asilo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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