Art. 14
Conferma della notifica di presa in carico
In vigore dal 2 ott 2025
Conferma della notifica di presa in carico
1. La conferma della notifica di ripresa in carico è trasmessa utilizzando lo stesso modulo uniforme di cui all', paragrafo 1.
La conferma comprende i dettagli pratici e le informazioni pertinenti relative al trasferimento.
2. La conferma della notifica sulla base dell' del presente regolamento comprende la conferma del fatto che la competenza è indicata nell'Eurodac conformemente, a seconda dei casi, all'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 38, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1351.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2055:oj#art-14