Art. 13 · Preparazione e presentazione di una notifica di ripresa in carico in relazione a domande di protezione internazionale quando la competenza è stata determinata a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 e lo Stato membro competente non è ancora indicato nell'Eurodac

Art. 13

Preparazione e presentazione di una notifica di ripresa in carico in relazione a domande di protezione internazionale quando la competenza è stata determinata a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 e lo Stato membro competente non è ancora indicato nell'Eurodac

In vigore dal 2 ott 2025
Preparazione e presentazione di una notifica di ripresa in carico in relazione a domande di protezione internazionale quando la competenza è stata determinata a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 e lo Stato membro competente non è ancora indicato nell'Eurodac Se la competenza è stata determinata a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 e lo Stato membro competente non è ancora indicato nell'Eurodac, la notifica include il riscontro positivo trasmesso dall'Eurodac conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358, tutti i dati trasmessi insieme al riscontro positivo, ad eccezione dei dati biometrici, nonché una copia di tutti gli elementi di prova e delle prove circostanziali da cui risulta che lo Stato membro notificato è competente. La notifica comprende anche, ove disponibili, le informazioni di cui all', paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b).
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