Art. 12 · Preparazione e presentazione della notifica di presa in carico

Art. 12

Preparazione e presentazione della notifica di presa in carico

In vigore dal 2 ott 2025
Preparazione e presentazione della notifica di presa in carico 1.   Le notifiche di ripresa in carico sono effettuate utilizzando un modulo uniforme conforme al modello di cui all'allegato III. Per le notifiche di ripresa in carico riguardanti i membri di una stessa famiglia effettuate simultaneamente è utilizzato lo stesso modulo. 2.   Una notifica di ripresa in carico basata su una situazione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351 include il riscontro positivo trasmesso dall'Eurodac conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358 e i dati trasmessi insieme a tale riscontro positivo, ad eccezione dei dati biometrici, compresa l'indicazione dello Stato membro competente di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1358. La notifica comprende inoltre, ove disponibili: a) tutti gli altri riscontri positivi trasmessi dall'Eurodac conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358 e i dati trasmessi insieme a tali riscontri positivi, ad eccezione dei dati biometrici; b) copia o copie di elementi di prova e prove circostanziali indicanti un'eventuale cessazione delle competenze dello Stato membro notificato a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1351. 3.   La notifica basata su una situazione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1351 include il riscontro positivo trasmesso dall'Eurodac conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358 da cui risulta che lo Stato membro notificato ha registrato nell'Eurodac i dati dell'interessato conformemente all', paragrafo 2, o all' del regolamento (UE) 2024/1358 e i dati trasmessi insieme al riscontro positivo, ad eccezione dei dati biometrici. La notifica riguardante una persona ammessa tra l'11 giugno 2024 e l'11 giugno 2026 comprende una copia degli elementi di prova e delle prove circostanziali da cui risulta che lo Stato membro notificato ha accettato di ammettere l'interessato a norma del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o ha concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento, con riferimento all'elenco degli elementi di prova e delle prove circostanziali di cui all'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351, che figurano nell'allegato I del presente regolamento. La notifica comprende anche, ove disponibili, le informazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), del presente articolo. 4.   La notifica basata su una situazione di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1351 include il riscontro positivo trasmesso dall'Eurodac conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358 da cui risulta che lo Stato membro notificato è lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e i dati trasmessi insieme al riscontro positivo, ad eccezione dei dati biometrici. La notifica comprende anche, ove disponibili, le informazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), del presente articolo. 5.   La notifica basata su una situazione di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351 include il riscontro positivo trasmesso dall'Eurodac conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358 e i dati trasmessi insieme al riscontro positivo, ad eccezione dei dati biometrici, compresa l'indicazione dello Stato membro di ricollocazione di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1358. La notifica comprende anche, ove disponibili, le informazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), del presente articolo. 6.   Quando lo stato dei polpastrelli non consente un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2024/1358 o quando non sono disponibili impronte digitali per effettuare il confronto, e il confronto delle immagini del volto non è ancora applicabile a norma dell'articolo 63, paragrafo 5, dello stesso regolamento, e quando la notifica riguarda un minore non accompagnato di età inferiore ai sei anni, la notifica comprende elementi di prova e prove circostanziali o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato di cui all'articolo 41, paragrafo 2, da cui risulti che lo Stato membro notificato è tenuto a riprendere in carico il richiedente o altre persone di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (UE) 2024/1351.
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