Art. 11
Minori non accompagnati
In vigore dal 2 ott 2025
Minori non accompagnati
1. Lo Stato membro in cui è stata registrata una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato, dopo aver svolto il colloquio personale ai sensi dell' del regolamento (UE) 2024/1351, cerca e tiene conto di qualsiasi informazione fornita dal minore, in particolare nel modello di cui al paragrafo 1 di tale articolo, o proveniente da qualunque altra fonte attendibile che sia a conoscenza della situazione personale del minore o di un suo familiare, fratello o parente, o della rotta da essi seguita.
2. Qualora lo Stato membro che procede a determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di un minore non accompagnato disponga di informazioni che rendono possibile iniziare l'identificazione e il reperimento di un suo familiare, fratello o parente, tale Stato membro consulta altri Stati membri, se opportuno, e scambia con loro informazioni utili per:
a)
identificare familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato presenti sul territorio degli Stati membri;
b)
accertare l'esistenza di legami familiari comprovati;
c)
valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato, anche qualora familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più Stati membri.
3. Qualora dallo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2 risulti che più familiari, fratelli o parenti si trovano in un altro Stato membro o in altri Stati membri, lo Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato collabora con lo Stato membro o gli Stati membri in questione per determinare quale sia la persona più appropriata a cui affidare il minore, e in particolare per appurare:
a)
la solidità dei legami familiari tra il minore e le diverse persone identificate sui territori degli Stati membri;
b)
la capacità e disponibilità degli interessati di occuparsi del minore;
c)
l'interesse superiore del minore in ciascun caso.
4. Il modulo uniforme di cui all'allegato VII è utilizzato per la consultazione e, se del caso, lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini dell'identificazione di familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato.
Lo Stato membro richiesto si adopera per rispondere entro due settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.
5. La richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 2 è effettuata nel pieno rispetto dei termini fissati all'articolo 39, paragrafo 1, e all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351. Il primo comma non pregiudica l'applicazione dell'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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