Art. 1
DubliNet
In vigore dal 2 ott 2025
DubliNet
1. I canali di comunicazione elettronica sicuri di cui all'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 sono denominati DubliNet.
2. L'infrastruttura di comunicazione centrale utilizza la rete esistente dei servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA).
3. Il mittente riceve automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica, rilasciato dal sistema, di tutte le trasmissioni di cui all', paragrafo 1. Tale avviso di ricevimento attesta l'avvenuta trasmissione, la data e l'ora di ricezione della comunicazione.
4. I riferimenti nel regolamento (UE) 2024/1351 alla rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell' del regolamento (CE) n. 1560/2003 si intendono fatti a DubliNet.
Storico versioni
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