Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 2 ott 2025
Disposizioni transitorie Il quantitativo disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di applicazione del presente regolamento è pari alla differenza tra il nuovo quantitativo, fissato nell'allegato del presente regolamento, e i quantitativi già assegnati tra il 25 luglio 2025 e la data di applicazione del presente regolamento. Se alla data di applicazione del presente regolamento il periodo contingentale pertinente è già iniziato e il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo precedente è assegnata agli operatori in base all'ordine cronologico della data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Per poter chiedere il beneficio del contingente tariffario pertinente di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2020/1988, come modificato dal presente regolamento, gli operatori che hanno importato le loro merci al di fuori di un contingente tariffario prima della data di applicazione del presente regolamento modificano la loro dichiarazione in dogana. Se le autorità doganali concedono il beneficio del contingente tariffario pertinente a una richiesta di un operatore, rimborsano a tale operatore la differenza dei dazi all'importazione già pagati.
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