Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 ott 2025
Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così rettificato: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi a norma dello stesso regolamento.» ; 2) (non riguarda la versione italiana); 3) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se un’impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura concessi a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 a concorrenza del pertinente massimale più elevato previsto da uno dei suddetti regolamenti, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014.» ; 4) all’articolo 7, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: «3 bis.   Si ritiene che gli aiuti “de minimis” individuali concessi tra il 1o gennaio 2014 e il 16 dicembre 2024, a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento di concedere l’aiuto, non rispettino tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.» ; 5) nell’allegato, l’ultima voce della tabella è sostituita dalla seguente: «Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord 65,37».
Storico versioni

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