Art. 2
In vigore dal 2 ott 2025
Si procede al rimborso o allo sgravio di qualsiasi importo cumulativo pagato a titolo di dazio antidumping definitivo e dazio compensativo definitivo a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/3014 e (UE) 2025/1135 in eccesso rispetto all’importo cumulativo del dazio antidumping definitivo e del dazio compensativo definitivo stabiliti all’. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile.
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