Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 set 2025
Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2025-2029) sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) 26 tonniere con reti a circuizione: Spagna: 15 unità; Francia: 11 unità; b) 9 pescherecci con palangari di superficie; Spagna: 7 unità; Portogallo: 2 unità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2257:oj#art-1