Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 set 2025
Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) è inserita la lettera seguente: «t) “trasferimento di fondi”: i) un’operazione effettuata per conto di un ordinante tramite un prestatore di servizi di pagamento per via elettronica, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. I termini “ordinante”, “beneficiario” e “prestatore di servizi di pagamento” hanno lo stesso significato che nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); ii) un’operazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. (*1)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/64/oj).»;" b) la lettera u) è soppressa; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: « 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. 2.   Nell’allegato I figurano i beni e le tecnologie, compresi i software, che sono beni o tecnologie a duplice uso quali definiti nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*2), fatta eccezione per determinati beni e tecnologie specificati nella parte A dell’allegato I del presente regolamento. 3.   Entro quattro settimane lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (CE) n. 428/2009, in relazione ai beni e alle tecnologie specificati all’allegato I, parte A, del presente regolamento. 4.   Nell’allegato II figurano altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, comprese quelle individuate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato delle sanzioni. 5.   Negli allegati I e II non figurano i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*3) (“elenco comune delle attrezzature militari”). Articolo 3 1.   Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell’allegato II bis, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o o per un uso in Iran. 2.   Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un’autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore conformemente alle modalità previste all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L’autorizzazione è valida in tutto il territorio dell’Unione. 3.   Nell’allegato II bis figurano i beni e le tecnologie non contemplati dagli allegati I e II che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all’esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. 4.   Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione. 5.   Le autorità competenti degli Stati membri non concedono autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all’allegato II bis qualora abbiano fondati motivi per stabilire che tali operazioni sono o potrebbero essere finalizzate ad un utilizzo connesso a una delle seguenti attività: a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante; b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; o c) esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. 6.   Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata. 7.   Qualora un’autorità competente rifiuti di rilasciare un’autorizzazione o annulli, sospenda, limiti sostanzialmente o revochi un’autorizzazione, a norma dei paragrafi 5 o 6, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e comunica loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (*4). 8.   Prima che uno Stato membro rilasci un’autorizzazione a norma del paragrafo 5 per una transazione essenzialmente identica ad una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri a norma dei paragrafi 6 e 7, esso consulterà lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito delle consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione. Articolo 4 È vietato acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, dall’Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, indipendentemente dalla loro origine.; (*2)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/oj)." (*3)  Ultima versione pubblicata nella GU C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj." (*4)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82, 22.3.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).»;" 3) gli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies sono soppressi; 4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inclusi in detto elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran; b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I o II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati I o II, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran; e c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I o II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran. 2.   È soggetta all’autorizzazione da parte dell’autorità competente interessata la fornitura di: a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato II bis, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di detti beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran; b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato II bis, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. 3.   Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 2 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione sia o possa essere finalizzata a contribuire a una delle seguenti attività: a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante; b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; o c) esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.» ; 5) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 L’, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, non si applicano: a) ai trasferimenti diretti o indiretti di beni della parte B dell’allegato I, con transito nel territorio degli Stati membri, quando tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati in Iran, o per un uso in Iran, per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006; b) alle transazioni disposte dal programma di cooperazione tecnica dell’AIEA; c) ai beni forniti o trasferiti in Iran, o per un uso in Iran, in relazione ad obblighi di Stati parti a titolo della Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, del 13 gennaio 1993; d) all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie specificati nella parte C dell’allegato I del presente regolamento o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti; o e) all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 per la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie specificati nella parte C dell’allegato I del presente regolamento. Articolo 7 1.   Fatto salvo l’, lettera b), del regolamento (UE) n. 359/2011, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione di cui all’, paragrafo 1, o la prestazione di assistenza o di servizi di intermediazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che: a) i beni e le tecnologie, l’assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari; e b) nei casi in cui la transazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. 2.   Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. Articolo 8 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o tecnologie fondamentali elencate negli allegati VI e VI bis a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. 2.   Negli allegati VI e VI bis figurano le attrezzature e le tecnologie fondamentali per i seguenti settori chiave dell’industria del petrolio e del gas in Iran: a) prospezione di greggio e gas naturale; b) produzione di greggio e gas naturale; c) raffinazione; d) liquefazione di gas naturale. 3.   Negli allegati VI e VI bis figurano altresì le attrezzature e le tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica in Iran. 4.   Negli allegati VI e VI bis non figurano i prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I, II o II bis. Articolo 9 È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate negli allegati VI e VI bis, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati VI e VI bis, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui agli allegati VI e VI bis, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per uso in Iran. Articolo 10 1.   I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano: a) all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale elencate nell’allegato VI, concluso prima del 30 settembre 2025, da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 30 settembre 2025 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del … 30 settembre 2025, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi; b) all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica elencate nell’allegato VI, concluso prima del 30 settembre 2025, da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 30 settembre 2025 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 30 settembre 2025, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi; c) all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature o tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale e per l’industria petrolchimica elencate nell’allegato VI bis concluso prima del 30 settembre 2025 e riguardante un investimento in Iran nella prospezione di greggio e gas naturale, nella produzione di greggio e gas naturale e nella raffinazione e liquefazione di gas naturale effettuato prima del 30 settembre 2025 o riguardante un investimento in Iran nell’industria petrolchimica effettuato prima del 30 settembre 2025, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi; o d) alla fornitura di assistenza tecnica destinata esclusivamente all’installazione di attrezzature o tecnologie consegnate in conformità delle lettere a), b) e c), purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende avviare tali transazioni o prestare assistenza per tali transazioni abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’operazione o l’assistenza all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o. 2.   I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti dai contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione, che l’esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dall’autorità competente interessata e che lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione. Articolo 10 bis 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature o tecnologie elencate nell’allegato VI ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. 2.   Nell’allegato VI ter figurano le attrezzature e le tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l’adattamento di navi, comprese le attrezzature e le tecnologie utilizzate per la costruzione di petroliere. Articolo 10 ter È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI ter o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VI ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’allegato VI ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. Articolo 10 quater 1.   I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non pregiudicano la fornitura di attrezzature e tecnologie navali fondamentali a una nave che non sia di proprietà o sotto il controllo di una persona, di un’entità o di un organismo iraniana/o e che sia stata costretta a ormeggiare in un porto iraniano o nelle acque territoriali iraniane per cause di forza maggiore. 2.   I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non si applicano all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» ; 6) l’articolo 10 quinquies è sostituito dal seguente: «Articolo 10 quinquies 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i software elencati nell’allegato VII bis a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. 2.   Nell’allegato VII bis figurano i software per integrare i processi industriali di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare o riguardante i missili balistici iraniano.» ; 7) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 10 sexies È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai software elencati nell’allegato VII bis, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VII bis, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai software di cui all’allegato VII bis a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. Articolo 10 septies I divieti di cui agli articoli 10 quinquies e 10 sexies non si applicano all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. Articolo 11 1.   È vietato: a) importare nell’Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che: i) sono originari dell’Iran; o ii) sono stati esportati dall’Iran; b) acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Iran o originari dell’Iran; c) trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese; e d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all’importazione, all’acquisto o al trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari dell’Iran o importati dall’Iran. 2.   Per petrolio greggio e prodotti petroliferi si intendono i prodotti elencati nell’allegato IV. Articolo 12 1.   I divieti di cui all’articolo 11 non si applicano: a) all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti commerciali conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti; b) all’esecuzione di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di petrolio greggio o prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità od organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri; c) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi esportati dall’Iran prima del 30 settembre 2025 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 30 settembre 2025 o prima di tale data; o se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b); d) l’acquisto di olio combustibile prodotto e fornito da un paese terzo diverso dall’Iran destinato alla propulsione di motori navali; e) l’acquisto di olio combustibile per la propulsione del motore di una nave che è stata costretta ad entrare in un porto in Iran o nelle acque territoriali iraniane per causa di forza maggiore, purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto di cui alle lettere a), b) e c) abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o. 2.   Il divieto di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura diretta o indiretta, fino al 1o gennaio 2026, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale. Articolo 13 1.   È vietato: a) importare nell’Unione prodotti petrolchimici che: i) sono originari dell’Iran; o ii) sono stati esportati dall’Iran; b) acquistare prodotti petrolchimici situati in Iran o originari dell’Iran; c) trasportare prodotti petrolchimici originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese; e d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all’importazione, all’acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici originari dell’Iran o importati dall’Iran. 2.   Ai fini del presente articolo, per prodotti petrolchimici si intendono i prodotti elencati nell’allegato V. Articolo 14 1.   I divieti di cui all’articolo 13 non si applicano: a) all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti commerciali conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti; b) all’esecuzione di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione, necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di prodotti petrolchimici iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri; c) ai prodotti petrolchimici esportati dall’Iran prima del 30 settembre 2025 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 30 settembre 2025 o prima di tale data, o se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b), purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto in questione abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti. 2.   Il divieto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura diretta o indiretta, fino al 1o gennaio 2026, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale. Articolo 14 bis 1.   È vietato: a) acquistare, trasportare o importare nell’Unione gas naturale originario dell’Iran o esportato dall’Iran; b) scambiare gas naturale originario dell’Iran o esportato dall’Iran; c) fornire, direttamente o indirettamente, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni, riassicurazioni e servizi di intermediazione connessi all’assicurazione e alla riassicurazione in relazione alle attività di cui alle lettere a) o b). 2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano: a) al gas naturale esportato da uno Stato diverso dall’Iran qualora il gas esportato sia stato combinato con gas originario dell’Iran all’interno dell’infrastruttura di uno Stato diverso dall’Iran; b) all’acquisto di gas naturale all’interno dell’Iran da parte di cittadini di Stati membri per scopi civili, inclusi il riscaldamento e l’energia per uso domestico, ovvero per il fabbisogno di missioni diplomatiche; o c) all’esecuzione di contratti per la fornitura di gas naturale originario di uno Stato diverso dall’Iran verso l’Unione. 3.   Ai fini del presente articolo, per “gas naturale” si intendono i prodotti elencati nell’allegato IV bis. 4.   Ai fini del paragrafo 1, per “scambiare” si intende scambiare flussi di gas naturale di origine differente. Articolo 15 1.   È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Unione, al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Iran, dal governo dell’Iran, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; e c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati. 2.   Nell’allegato VII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.» ; 8) l’articolo 15 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 15 bis 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, grafite e metalli grezzi o semilavorati elencati nell’allegato VII ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. 2.   Nell’allegato VII ter figurano la grafite e i metalli grezzi o semilavorati, quali l’alluminio e l’acciaio, di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare o riguardante i missili balistici iraniano. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni elencati negli allegati I, II e II bis.» ; 9) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 15 ter 1.   È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni elencati nell’allegato VII ter, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VII ter, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui all’allegato VII ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. 2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai beni elencati negli allegati I, II e II bis. Articolo 15 quater I divieti di cui all’articolo 15 bis non si applicano all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. Articolo 16 È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate iraniane recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale dell’Iran o a suo beneficio. CAPO III RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI DETERMINATE IMPRESE Articolo 17 1.   Sono vietati: a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2; b) l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2; c) la creazione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o che partecipa: a) alla produzione di beni o tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I o II; b) alla prospezione o alla produzione di greggio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale; o c) all’industria petrolchimica. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), si applicano le definizioni seguenti: a) la “prospezione di greggio e gas naturale” comprende la prospezione e la gestione delle riserve di greggio e gas naturale, nonché la fornitura di servizi geologici in relazione a tali riserve; b) la “produzione di greggio e gas naturale” comprende i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse; c) per “raffinazione” si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione per la vendita finale di combustibili; d) per “industria petrolchimica” si intendono gli impianti per la produzione di prodotti delle voci dell’allegato V. 4.   È vietata la cooperazione con persone, entità o organismi iraniani che si dedicano al trasporto di gas naturale ai sensi del paragrafo 3, lettera b). 5.   Ai fini del paragrafo 4, per “cooperazione” si intende: a) la condivisione delle spese d’investimento in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la ricezione o la fornitura di gas naturale direttamente da o verso il territorio dell’Iran; e b) la cooperazione diretta a fini di investimento in impianti per il gas naturale liquefatto nel territorio dell’Iran o in impianti per il gas naturale liquefatto connessi direttamente con tale territorio. Articolo 18 1.   La realizzazione di un investimento, attraverso le transazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, in una persona, un’entità o un organismo iraniana/o che produce beni o tecnologie elencati nell’allegato II bis è soggetta all’autorizzazione da parte dell’autorità competente interessata. 2.   Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 1 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione contribuirebbe a una delle attività seguenti: a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante; b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; o c) esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. Articolo 19 1.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione a realizzare un investimento attraverso le transazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, purché: a) l’investimento sia a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari; e b) nei casi in cui l’investimento viene realizzato in una persona, un’entità o un organismo iraniani che producono beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. 2.   Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. Articolo 20 L’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione, purché: a) la transazione sia richiesta da un accordo o contratto concluso prima del 30 settembre 2025; e b) l’autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto. Articolo 21 L’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione, purché: a) la transazione sia richiesta da un accordo o contratto concluso prima del 30 settembre 2025; e b) l’autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto. Articolo 22 È vietato accettare o approvare, mediante la conclusione di un accordo o qualsiasi altro mezzo, che la concessione di prestiti o crediti finanziari o l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione o la creazione di imprese comuni siano realizzati da una o più persone, entità o organismi iraniani, in un’impresa che svolge una o più delle seguenti attività: a) estrazione di uranio; b) arricchimento e ritrattamento dell’uranio; c) produzione dei beni e delle tecnologie inseriti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico.» ; 10) all’articolo 23, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Fatte salve le deroghe previste agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis o 29, è vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati finanziari alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui agli allegati VIII e IX.» ; 11) l’articolo 23 bis è soppresso; 12) gli articoli da 24 a 28 bis sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 24 In deroga all’articolo 23, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati se sono rispettate le seguenti condizioni: a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 23 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche sono usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o sono riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti; c) il vincolo o la sentenza non va a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VIII o IX; d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non è contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; ed e) qualora si applichi l’articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro ha notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni. Articolo 25 In deroga all’articolo 23, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati VIII o IX sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso da o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo era stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché: a) l’autorità competente in questione abbia stabilito che: i) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un’entità o da un organismo di cui agli allegati VIII o IX; ii) il pagamento non contribuirà a un’attività vietata a norma del presente regolamento. Se il pagamento funge da corrispettivo per un’attività commerciale che è già stata effettuata e l’autorità competente di un altro Stato membro aveva dato previa conferma che l’attività non era vietata al momento in cui è stata effettuata, si considera, prima facie, che il pagamento non contribuirà a un’attività vietata; iii) il pagamento non viola l’articolo 23, paragrafo 3; e b) se si applica l’articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica. Articolo 26 1.   In deroga all’articolo 23, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione a condizione che: a) l’autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono: i) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati VIII o IX e dei familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o iv) destinati esclusivamente al pagamento di diritti dovuti in relazione alla dismissione di bandiera di navi; e b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VIII, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. 2.   In deroga all’articolo 23, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie o per il pagamento o il trasferimento di beni, se acquistati per un reattore ad acqua leggera in Iran la cui costruzione sia iniziata prima del 30 settembre 2025, ovvero di qualsiasi dei beni per gli scopi di cui all’articolo 6, lettere b) e c), a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VIII, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata. Articolo 27 In deroga all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale. Articolo 28 In deroga all’articolo 23, paragrafo 2, le autorità competenti possono altresì autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate: a) che determinati fondi o risorse economiche congelati della Banca centrale dell’Iran siano sbloccati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per fornire agli enti finanziari o creditizi liquidità per il finanziamento di scambi commerciali o per coprire gli interessi di prestiti commerciali; o b) che determinati fondi o risorse economiche congelati della Banca centrale dell’Iran siano sbloccati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per il rimborso di un credito spettante in base a un contratto o un accordo concluso da una persona, da un’entità o da un organismo iraniani prima del 30 settembre 2025], ove il contratto o l’accordo preveda il rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri, purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima della concessione dell’autorizzazione. Articolo 28 bis I divieti di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nell’allegato IX: a) che sono titolari di diritti derivati da una concessione originaria prima del 30 settembre 2025, da parte di un governo sovrano diverso dall’Iran, di un accordo di produzione condivisa di cui all’articolo 39, nella misura in cui tali atti e transazioni riguardino la partecipazione di tali entità a detto accordo; b) nella misura necessaria all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, degli obblighi derivanti da contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dall’autorità competente in questione e che lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.» ; 13) l’articolo 28 ter è soppresso; 14) l’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 1.   L’articolo 23, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa immediatamente l’autorità competente in merito a tali transazioni. 2.   L’articolo 23, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 23 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, purché tali interessi o altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 23, paragrafi 1 o 2. 3.   Non si può considerare che il presente articolo autorizzi i trasferimenti di fondi di cui all’articolo 30.» ; 15) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 30 1.   È vietato trasferire fondi tra, da un lato, enti finanziari e creditizi a cui si applica il presente regolamento come definiti all’articolo 49 e, dall’altro: a) enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; b) succursali e controllate, rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; c) succursali e controllate, non rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; e d) enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute non aventi sede in Iran ma controllati da persone, entità o organismi con sede in Iran, a meno che tali trasferimenti ricadano nell’ambito di applicazione del paragrafo 2 e siano stati trattati in conformità del paragrafo 3. 2.   I seguenti trasferimenti possono essere autorizzati in conformità del paragrafo 3: a) trasferimenti relativi a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari; b) trasferimenti relativi a rimesse personali; c) trasferimenti connessi a uno specifico contratto commerciale purché non vietati ai sensi del presente regolamento; d) trasferimenti riguardanti missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali trasferimenti sono destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o delle organizzazioni che godono di immunità conformemente al diritto internazionale; e) trasferimenti riguardanti pagamenti destinati a soddisfare crediti di o nei confronti di una persona, un’entità o un organismo iraniani o trasferimenti di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi del presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia informato almeno dieci giorni prima gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione; f) trasferimenti necessari per l’esecuzione degli obblighi derivanti da contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b). 3.   I trasferimenti di fondi che possono essere autorizzati a norma del paragrafo 2 sono trattati come segue: a) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari di importo inferiore a 100 000 EUR o equivalente e i trasferimenti connessi a operazioni relative a rimesse personali di importo inferiore a 40 000 EUR o equivalente sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all’autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000 EUR o equivalente; b) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari di importo pari o superiore a 100 000 EUR o equivalente e i trasferimenti connessi a operazioni relative a rimesse personali di importo pari o superiore a 40 000 EUR o equivalente necessitano dell’autorizzazione preliminare da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato a norma del paragrafo 2. Gli Stati membri si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni concesse; c) per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 10 000 EUR o equivalente occorre l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente dello Stato membro interessato a norma del paragrafo 2. Gli Stati membri si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni concesse. 4.   Per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10 000 EUR o equivalente non occorre né un’autorizzazione preliminare né una notifica. 5.   Le notifiche e le richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi a un’entità rientrante nell’ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento. Le notifiche e le richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi da un’entità rientrante nell’ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento. Se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le notifiche e le richieste di autorizzazioni sono rivolte, nel caso di trasferimento a un’entità rientrante nell’ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), dall’ordinante e, nel caso di trasferimento da un’entità rientrante nell’ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, rispettivamente, l’ordinante o il beneficiario. 6.   Nelle loro attività con gli enti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al fine di prevenire violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell’ambito del presente regolamento esercitano una vigilanza rafforzata nel modo seguente: a) esercitano una vigilanza costante sull’attività contabile, in particolare mediante i propri programmi di adeguata verifica della clientela; b) impongono che siano completati tutti i campi d’informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all’ordinante e al beneficiario dell’operazione in questione e rifiutano l’operazione se queste informazioni non sono fornite; c) conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali; d) se hanno ragionevoli motivi di sospettare che attività con enti finanziari e creditizi possano violare le disposizioni del presente regolamento, ne informano tempestivamente l’unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatti salvi gli articoli 5 e 23. L’UIF, o l’altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti le potenziali violazioni del presente regolamento. L’UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette. Articolo 30 bis 1.   I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un’entità o un organismo iraniani che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, sono trattati come segue: a) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all’autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000 EUR o equivalente; b) tutti gli altri trasferimenti di importo inferiore a 40 000 EUR o equivalente sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all’autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000 EUR o equivalente; c) per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 40 000 EUR o equivalente occorre l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente dello Stato membro interessato. Gli Stati membri si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni negate. 2.   Per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10 000 EUR o equivalente non occorre né un’autorizzazione preliminare né una notifica. 3.   Alle notifiche e alle richieste di autorizzazione riguardanti il trasferimento di fondi si applica il seguente trattamento: a) nel caso dei trasferimenti elettronici di fondi trattati da enti finanziari o creditizi: i) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a favore di una persona, di un’entità o di un organismo iraniani situati fuori dall’Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento; ii) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, da un’entità o da un organismo iraniani situati fuori dall’Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento; iii) se, nei casi di cui ai punti i) e ii), il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte, in caso di trasferimento a una persona, un’entità o un organismo iraniani, dall’ordinante e, in caso di trasferimento da una persona, un’entità o un organismo iraniani, dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente, rispettivamente, l’ordinante o il beneficiario; iv) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a una persona, un’entità o un organismo iraniani situati nell’Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o per suo conto, alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento; v) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, un’entità o un organismo iraniani nell’Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante, o per suo conto, alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento; vi) se, nei casi di cui ai punti iv) e v), il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte, in caso di trasferimento a una persona, un’entità o un organismo iraniani, dall’ordinante e, in caso di trasferimento da una persona, un’entità o un organismo iraniani, dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente, rispettivamente, il beneficiario o l’ordinante; vii) nel caso di un trasferimento di fondi a o da una persona, un’entità o un organismo iraniani in cui né l’ordinante né il beneficiario né i rispettivi prestatori di servizi di pagamento rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ma in cui un prestatore di servizi di pagamento che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento funge da intermediario, quest’ultimo deve adempiere l’obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi, se sa o ha ragionevoli motivi di sospettare che il trasferimento sia destinato a o proveniente da una persona, un’entità o un organismo iraniani. Nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento fungano da intermediari, solo il primo prestatore di servizi di pagamento che tratta il trasferimento è tenuto ad adempiere l’obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi. Tutte le notifiche e le richieste di autorizzazione devono essere rivolte alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento; viii) nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in una serie di trasferimenti di fondi collegati, i trasferimenti nell’Unione recano un riferimento all’autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo; b) nel caso di un trasferimento di fondi effettuato per via non elettronica, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi sono trattate come segue: i) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti a una persona, un’entità o un organismo iraniani sono rivolte dall’ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’ordinante è residente; ii) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti da una persona, un’entità o un organismo iraniani sono rivolte dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui il beneficiario è residente. Articolo 30 ter 1.   Ove un’autorizzazione sia stata concessa a norma degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 o 28 bis, gli articoli 30 e 30 bis non si applicano. Il requisito dell’autorizzazione preliminare dei trasferimenti di fondi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettere b) e c), fa salva l’esecuzione di trasferimenti di fondi previamente notificati a o autorizzati dall’autorità competente anteriormente al 30 settembre 2025. Tali trasferimenti di fondi sono eseguiti prima del 1o gennaio 2026. Gli articoli 30 e 30 bis non si applicano ai trasferimenti di fondi di cui all’articolo 29. 2.   L’articolo 30, paragrafo 3, e l’articolo 30 bis, paragrafo 1, si applicano a prescindere dal fatto che il trasferimento di fondi sia eseguito in un’unica operazione o in più operazioni apparentemente collegate. Ai fini del presente regolamento, per “operazioni apparentemente collegate” si intende: a) una serie di trasferimenti consecutivi dagli o agli stessi enti finanziari o creditizi rientranti nell’ambito dell’articolo 30, paragrafo 1, lettere da a) a d), o dalla o alla stessa persona, entità o organismo iraniana/o effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore alla soglia pertinente fissata agli articoli 30 e 30 bis ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di notifica o di autorizzazione; o b) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che adempiono un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi. 3.   Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, lettere b), e c), e dell’articolo 30 bis, paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti concedono l’autorizzazione, alle condizioni che ritengono appropriate, tranne nel caso in cui abbiano fondati motivi per ritenere che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l’autorizzazione potrebbe violare uno dei divieti o obblighi di cui al presente regolamento. Un’autorità competente può richiedere il pagamento di diritti per la valutazione delle richieste di autorizzazione. 4.   Ai fini dell’articolo 30 bis, paragrafo 1, lettera c), l’autorizzazione è considerata concessa se un’autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un’obiezione perché è in corso un’inchiesta, l’autorità competente lo dichiara e comunica senza indugio la propria decisione. Le autorità competenti hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per svolgere l’inchiesta. 5.   Le persone, le entità o gli organismi seguenti non rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 30 e 30 bis: a) persone, entità o organismi che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un ente creditizio o finanziario; b) persone, entità o organismi che forniscono a enti creditizi o finanziari unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi; o c) persone, entità o organismi che forniscono a enti creditizi o finanziari unicamente sistemi di compensazione e di regolamento. Articolo 31 1.   Le succursali e le controllate rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, quali definite all’articolo 49, di enti finanziari o creditizi con sede in Iran notificano all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l’importo e la data della transazione entro cinque giorni lavorativi dall’esecuzione o dalla ricezione di tali trasferimenti. Se l’informazione è disponibile, la notifica deve precisare la natura della transazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto della transazione e indicare, in particolare, se si tratta di beni contemplati dagli allegati I, II, II bis, III, IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter, VII, VII bis o VII ter del presente regolamento nonché, se l’esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza rilasciata. 2.   Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se necessario al fine di evitare transazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio le informazioni sulle notifiche di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle transazioni. Articolo 33 1.   Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 è vietato: a) aprire un nuovo conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1; b) aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1; c) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Iran; d) costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o con un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1. 2.   È vietato: a) autorizzare l’apertura di un ufficio di rappresentanza o l’apertura nell’Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1; b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1, relativi all’apertura di un ufficio di rappresentanza o all’istituzione di una succursale o di una controllata nell’Unione; c) concedere un’autorizzazione per l’avvio e il proseguimento dell’attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un’autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1, se l’ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 30 settembre 2025; d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1. Articolo 34 È vietato: a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 30 settembre 2025 ai seguenti soggetti o dai soggetti seguenti: i) l’Iran o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; ii) un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1; iii) una persona fisica o una persona giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii); iv) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii); b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 30 settembre 2025 a una persona, entità o organismo di cui alla lettera a); c) assistere una persona, entità o organismo di cui alla lettera a) nell’emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni. Articolo 35 1.   È vietato fornire assicurazioni o riassicurazioni o intermediazione nella fornitura di assicurazioni o riassicurazioni: a) all’Iran o al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; b) a una persona, un’entità o un organismo iraniana/o diversi da una persona fisica; o c) a una persona fisica o a una persona giuridica, un’entità o un organismo, quando agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b). 2.   Le lettere a) e b) del paragrafo 1 non si applicano alla fornitura o all’intermediazione di assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi o di riassicurazioni a persone, entità o organismi iraniani situati nell’Unione, né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari iraniane nell’Unione. 3.   La lettera c) del paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assicurazioni o intermediazione di assicurazioni, ivi comprese le assicurazioni sanitarie e di viaggio o la riassicurazione, alle persone che agiscono a titolo privato, ad eccezione di quelle menzionate negli elenchi di cui agli allegati VIII e IX. La lettera c) del paragrafo 1 non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione o intermediazione di assicurazioni al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un’entità o un organismo menzionati alle lettere a) e b) del paragrafo 1. Ai fini della lettera c) del paragrafo 1, non si considera che una persona, un’entità o un organismo agisca dietro istruzioni di una persona, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell’attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo iraniani. 4.   Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del 30 settembre 2025 ma, fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 3, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di questa data.» ; 16) gli articoli 36 e 37 sono sostituiti dai seguenti: «CAPO VI RESTRIZIONI AI TRASPORTI Articolo 36 1.   Per impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione è vietata/o dal presente regolamento, e in aggiunta all’obbligo di fornire alle autorità competenti le informazioni prima dell’arrivo o della partenza di cui alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*5) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*6), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. 2.   Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni in dogana, a seconda dei casi. Articolo 37 1.   La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza a navi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da una persona, un’entità o un organismo iraniani è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell’arrivo e della partenza di cui all’articolo 36, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino beni che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza. 2.   La prestazione di servizi tecnici e di manutenzione degli aeromobili cargo posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona, un’entità o un organismo iraniani è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell’arrivo e della partenza di cui all’articolo 36, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che gli aeromobili cargo trasportino beni che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari e per motivi di sicurezza. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a seconda dei casi. Qualsiasi sequestro e smaltimento può essere effettuato, in conformità della legislazione nazionale o della decisione di un’autorità competente, a spese dell’importatore o lo si può ottenere da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti. (*5)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2913/oj)." (*6)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2454/oj).»;" 17) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 37 bis 1.   È vietato fornire i seguenti servizi a petroliere e navi mercantili che battono bandiera della Repubblica islamica dell’Iran o sono possedute, noleggiate o gestite, direttamente o indirettamente, da una persona, un’entità o un organismo iraniani: a) servizi di classificazione di qualsiasi tipo, tra cui, ma non esclusivamente: i) la definizione e l’applicazione di regole di classificazione o specifiche tecniche riguardanti la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e la manutenzione di navi, nonché i sistemi di gestione di bordo; ii) l’esecuzione di controlli e ispezioni secondo le regole e le procedure di classificazione; iii) l’assegnazione di una notazione di classe e il rilascio, la convalida o il rinnovo di certificati di conformità con le regole o specifiche di classificazione; b) la supervisione della progettazione, costruzione e riparazione di navi e loro parti, compresi blocchi, elementi, macchine, impianti elettrici e impianto di controllo, e la partecipazione a tali attività, nonché l’assistenza tecnica, i finanziamenti o l’assistenza finanziaria relativi; c) l’ispezione, il collaudo e la certificazione di apparecchiature, materiali e componenti navali e la supervisione dell’installazione a bordo e la supervisione dell’integrazione dei sistemi; d) l’esecuzione di controlli, ispezioni, audit e visite di verifica e il rilascio, il rinnovo o la convalida, per conto dell’amministrazione dello Stato di bandiera, dei pertinenti certificati e documenti di conformità, a norma della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata (SOLAS 1974) e del relativo protocollo del 1988, della convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, modificato (MARPOL 73/78), della convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, come modificata (COLREG 1972), della convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 (LL 1966) e del relativo protocollo del 1988, della convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, come modificata (STCW) e della convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969 (TONNAGE 1969). 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica dal 1o gennaio 2026. Articolo 37 ter 1.   È vietato mettere a disposizione navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici: a) a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani; o b) a qualsiasi altra persona, entità o altro organismo, a meno che i fornitori delle navi abbiano adottato i provvedimenti atti a evitare che la nave sia utilizzata per il trasporto o lo stoccaggio di petrolio o prodotti petrolchimici originari dell’Iran o esportati dall’Iran. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l’esecuzione di obblighi derivanti dai contratti e dai contratti accessori di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), purché l’importazione e il trasporto del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi o dei prodotti petrolchimici iraniani siano stati notificati all’autorità competente a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, o dell’articolo 14, paragrafo 1.» ; 18) all’articolo 38, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) persone, entità o organismi designati elencati negli allegati VIII e IX;» ; 19) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 39 Ai fini degli articoli 8 e 9, dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e degli articoli 30 e 35, qualsiasi organismo, entità o titolare di diritti derivato dalla concessione originaria, prima del 30 settembre 2025, da parte di un governo sovrano diverso dall’Iran, di un accordo di produzione condivisa, non è considerato/a una persona, un’entità o un organismo iraniano. In tali casi, e in relazione all’articolo 8, l’autorità competente dello Stato membro può richiedere a qualsiasi organismo o entità adeguate garanzie in merito ai destinatari finali per ogni vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI.» ; 20) all’articolo 40, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 23, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri, alla Commissione;» ; 21) l’articolo 41 è sostituito dal seguente: «Articolo 41 È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure di cui alle disposizioni dell’, paragrafo 1, 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 10 quinquies, 11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30, 30 bis, 34, 35, 37 bis o 37 ter.» ; 22) all’articolo 42, è inserito il paragrafo seguente: «3.   La divulgazione in buona fede, quale prevista agli articoli 30 e 31, delle informazioni di cui agli articoli 30 e 31 da parte di una persona, di un’entità o di un organismo oggetto del presente regolamento, ovvero da parte dei suoi dipendenti o direttori, non fa sorgere responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro direttori o dipendenti.» ; 23) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 43 1.   Uno Stato membro può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto degli obblighi giuridici nazionali, dell’Unione o internazionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell’ambiente, ove l’applicazione del presente regolamento possa pregiudicare la cooperazione con una persona, un’entità o un organismo iraniani. 2.   Ai fini delle misure adottate a norma del paragrafo 1, non si applicano i divieti di cui agli articoli 8 e 9, all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 23, paragrafo 2, e agli articoli 30 e 35. 3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della decisione di cui al paragrafo 1 e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell’autorizzazione. In caso di minaccia per l’ambiente e/o per la salute e la sicurezza dei lavoratori dell’Unione che richieda misure urgenti, lo Stato membro interessato può concedere un’autorizzazione senza previa notifica e informa gli altri Stati membri e la Commissione entro tre giorni lavorativi dal rilascio dell’autorizzazione. Articolo 43 bis 1.   In deroga agli articoli 8 e 9, all’articolo 17, paragrafo 1, per quanto riguarda persone, entità od organismi iraniani di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, nella misura in cui si riferiscono a persone, entità e organismi elencati nell’allegato IX, nonché agli articoli 30 e 35, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, attività connesse alla prospezione o allo sfruttamento di idrocarburi sul territorio dell’Unione svolte in virtù di una licenza di prospezione o sfruttamento rilasciata da uno Stato membro a una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato IX, purché: a) la licenza di prospezione o di sfruttamento di idrocarburi sul territorio dell’Unione sia stata rilasciata prima della data di designazione della persona, dell’entità o dell’organismo elencati nell’allegato IX; e b) l’autorizzazione sia necessaria per evitare o rimediare a danni ambientali nell’Unione o prevenire la distruzione permanente del valore della licenza, anche rendendo sicure la condotta e l’infrastruttura utilizzate per l’attività oggetto della licenza, su base temporanea. Tale autorizzazione può includere misure adottate conformemente alla legislazione nazionale. 2.   La deroga di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto per il periodo necessario e la sua validità non supera la validità della licenza rilasciata alla persona, all’entità o all’organismo elencati nell’allegato IX. Qualora l’autorità competente consideri necessaria la surrogazione nei contratti o la corresponsione di indennità, il periodo di validità della deroga non supera i cinque anni. 3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell’autorizzazione. In caso di minaccia per l’ambiente dell’Unione che richieda misure urgenti per evitare danni ambientali, lo Stato membro interessato può concedere un’autorizzazione senza previa notifica e informa gli altri Stati membri e la Commissione entro tre giorni lavorativi dal rilascio dell’autorizzazione.» 24) all’articolo 44, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i fondi congelati a norma dell’articolo 23 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 24, 25, 26 e 27;» ; 25) gli articoli 45 e 46 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 45 La Commissione: a) modifica l’allegato II sulla base di accertamenti eseguiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni o sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri; b) modifica gli allegati II bis, III, IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter, VII, VII bis, VII ter e X sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Articolo 46 1.   Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’allegato VIII. 2.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato IX. 3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di formulare osservazioni. 4.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo. 5.   Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell’elenco, il Consiglio modifica opportunamente l’allegato VIII. 6.   L’elenco di cui all’allegato IX è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.» ; 26) gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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