Art. 6
Domande congiunte
In vigore dal 29 set 2025
Domande congiunte
1. Nel caso in cui la domanda congiunta riguardi esclusivamente gli Stati membri ai quali è stata concessa una dispensa a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, la domanda congiunta è presentata all’Ufficio da uno dei richiedenti.
2. Nel caso in cui la domanda congiunta riguardi uno Stato membro al quale è stata concessa una dispensa a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 e un altro Stato membro nell’ambito della procedura standard, la domanda congiunta è presentata all’Ufficio dall’autorità competente di detto Stato membro in base a tale procedura.
3. Nel caso in cui la domanda congiunta riguardi uno Stato membro al quale è stata concessa una dispensa a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 e un paese terzo, la domanda congiunta è presentata all’Ufficio dal richiedente dello Stato membro.
4. L’Ufficio trasmette eventuali notifiche o decisioni all’autorità competente dello Stato membro, al richiedente dello Stato membro o all’autorità competente del paese terzo o al richiedente di un paese terzo che ha presentato all’Ufficio una domanda di registrazione congiunta conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411 e ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Storico versioni
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