Art. 40
Esenzione dall’obbligo di traduzione
In vigore dal 29 set 2025
Esenzione dall’obbligo di traduzione
1. L’autorità competente o il punto di contatto unico di uno Stato membro può chiedere all’Ufficio, tramite un’apposita casella di posta elettronica funzionale, di non fornire le traduzioni di cui all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 4. Tale richiesta è presentata entro il 1o maggio 2026. Nella richiesta, lo Stato membro indica chiaramente, con riferimento agli articoli pertinenti, le traduzioni che non desidera ricevere.
2. La richiesta di esenzione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata, in tutto o in parte, secondo le modalità descritte in detto paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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